Proposta regolamento comunale antimafia

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DI POLITICHE ANTIMAFIA.

MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE, AL GIOCO D’AZZARDO, AL RACKET E SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE DENUNCIANO

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

In attuazione dei principi della Costituzione e dello Statuto del Comune è emanato il presente “Regolamento per l’attuazione di politiche antimafia. Misure di contrasto alla corruzione, al gioco d’azzardo, al racket e sostegno alle imprese che denunciano” al fine di promuovere efficaci azioni di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale.

Il Consiglio Comunale ritiene che lo sviluppo economico e sociale di Messina non debba essere negativamente condizionato ed ostacolato da diseconomie ambientali che impediscono il normale svolgimento delle attività imprenditoriali. Per questa ragione il Consiglio comunale, riconoscendo la capillare diffusione del fenomeno mafioso del pizzo, ritiene opportuno adottare ogni misura tendente a rafforzare le condizioni di legalità per garantire il libero esercizio d’impresa.

Art. 2

La Città di Messina considera prioritario il sostegno concreto alle vittime di estorsione e sente come un dovere il costituirsi come parte civile nei processi che riguardano il reato di associazione di tipo mafioso (ex art.416 bis-c.p.), di scambio elettorale politico-mafioso (ex art. 416-ter c.p.) e dell’estorsione (art.629 c.p.), nonché per i reati aggravati dall’art.7 L.203/1991 commessi sul territorio comunale o che comunque abbiano una diretta ingerenza con gli interessi della Città di Messina. Il Sindaco è tenuto a dare attuazione a tale disposizione.

 

Art. 3

La Città di Messina riconosce il consumo critico applicato alla lotta al pizzo come strumento di partecipazione popolare alla battaglia antimafia, capace di rendere protagonisti i cittadini attraverso gli acquisti basati su informazione e consapevolezza della portata e del radicamento del fenomeno estorsivo. L’Amministrazione Comunale è impegnata a sostenere il consumo critico antiracket ed a favorire il protagonismo attivo di cittadini ed associazioni con tutti gli strumenti che si riterranno idonei.

 

Art. 4

Si dà mandato all’Amministrazione Comunale di impegnarsi ad opporsi con efficacia al fenomeno dell’abusivismo nell’attività commerciale, attraverso un’azione di controllo e verifica periodica su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai mercati rionali, e volta a far rispettare le leggi in materia vigenti. In un’ottica di riqualificazione delle aree mercatali storiche, il Comune, altresì, è onerato a progettare un’equilibrata valorizzazione delle attività commerciali regolari.

Art. 5

La Città di Messina si riconosce nei valori dell’associazione Avviso Pubblico, della “Carta di Avviso Pubblico” e del “Manifesto dei sindaci per la legalità”. Si dispone l’adesione dell’Amministrazione Comunale e, ove consentito, del Consiglio Comunale alle suddette associazioni e dichiarazioni di impegno.

Si dispone altresì la Dichiarazione del 21 Marzo come “Giornata cittadina della Memoria e dell’Impegno” per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie.

 

TITOLO II

Clausole antiracket relative a bandi di gara e stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi

Art. 6

Il Comune di Messina, richiamando l’art.38 del Codice degli Appalti attualmente vigente che dispone siano esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possano essere affidatari di subappalti, e non possano stipulare i relativi contratti, i soggetti che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in coerenza ed attuazione di quanto disposto dall’Art. 97 della Costituzione e dalla Legge 241/90 e s.m.i. in ordine al buon andamento, efficienza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione dispone che nei propri Bandi di Gara per la fornitura di beni e servizi le società o le ditte concorrenti siano soggette alle seguenti clausole:

a) Il rappresentante legale della ditta deve presentare, pena l’esclusione dalla gara, una delle seguenti autodichiarazioni (sostitutiva di atto notorietà ex art.47 T.U. n.445/2000) sul fatto che:

1. l’impresa o società che rappresenta non si trovi soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art.7 l. n.203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata;

2. l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 l. n.203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso s.i. o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie;

3. l’impresa o società che rappresenta sia stata soggetta a vessazioni ed estorsioni aggravate dall’art. 7 l. n.203/1991 o commesse da parte della criminalità organizzata in un lasso di tempo determinato e da specificare e di non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente;

Nel caso di associazione temporanea di impresa, la dichiarazioni di cui al precedente comma dovrà essere presentate da ciascun rappresentante legale delle ditte associate.

La mancata, incompleta o falsa dichiarazione comporta l’esclusione della gara d’appalto e impedisce la conclusione del successivo contratto. E’ fatto salvo il caso in cui la dichiarazione mendace sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l’incolumità dell’imprenditore.

b) Il rappresentante legale della ditta deve presentare, pena l’esclusione dalla gara, una delle seguenti autodichiarazioni (sostitutiva di atto notorietà ex art.47 T.U. n.445/2000) sul fatto che:

1. la propria ditta non sia soggetta a pressioni provenienti dall’organizzazione mafiosa per indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei produttori da cui rifornirsi;

2. la propria ditta sia stata soggetta a pressioni provenienti dall’organizzazione mafiosa per indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei produttori da cui rifornirsi e di avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente o comunque di avere confermato (attraverso s.i. o testimonianza) i fatti delittuosi già accertati grazie ad altre evidenze probatorie;

3. la propria ditta sia stata soggetta a pressioni provenienti dall’organizzazione mafiosa per indirizzare e condizionare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese o, ancora, la scelta dei produttori da cui rifornirsi, in un lasso di tempo determinato e da specificare, e di non avere provveduto ad inoltrare regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente;

Nel caso di associazione temporanea di impresa, la dichiarazioni di cui al precedente comma, dovranno essere presentate da ciascun rappresentante legale delle ditte associate.

La mancata, incompleta o falsa dichiarazione comporta l’esclusione della gara d’appalto e impedisce la conclusione del successivo contratto. E’ fatto salvo il caso in cui la dichiarazione mendace sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l’incolumità dell’imprenditore.

 

Art. 7

Il Comune di Messina dispone che in tutti i contratti stipulati con ditte private – sia per quelli preceduti da bandi di gara e da capitolati d’appalto o da disciplinari di servizio che ancora nei casi di scelta del contraente sulla base degli elenchi di fornitori di fiducia del Comune dal quale si attingono nominativi di imprese da contattare per l´esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi fino a determinati importi – espressamente le seguenti clausole:

a) il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il contratto nel caso in cui venga accertato con sentenza (anche non passata in giudicato) che, prima o durante l’esecuzione dell’opera o del servizio, la ditta sia stata vittima di estorsione aggravata dall’art. 7 l. n.203/1991 o commessa da parte della criminalità organizzata e che per tale fatto sia stata condannata per favoreggiamento;

b) La ditta si impegna a denunciare o comunque a collaborare con le Forze di Polizia, nel caso subisca estorsioni aggravate, tentativi di estorsione aggravata, intimidazione o condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere il contratto nel caso di violazione di tale obbligo.

c) La ditta nel caso in cui dovesse subire vessazioni o tentativi di estorsioni aggravate, ha l’onere di informare prontamente l’Osservatorio comunale antimafia, il quale offrirà l’assistenza e il supporto necessario.

E’ fatto salvo il caso in cui la dichiarazione mendace sia stata resa per la necessità, nel corso delle indagini, di rispettare la segretezza della notizia di reato o la sicurezza e l’incolumità dell’imprenditore.

 

TITOLO III

Incentivi e disincentivi a imprese e associazioni

Art. 8

Gli esercenti un’attività imprenditoriale, commercia1e, artigianale o i liberi professionisti, aventi un numero di dipendenti inferiore a quindici o fatturato annuo non superiore a un milione di euro, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l’attività esercitata in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) contributo annuo, per un periodo di cinque anni dal momento della richiesta, dal pagamento delle imposte la cui determinazione del valore, applicazione e riscossione è delegata alle Amministrazioni comunali, nonché di eventuali canoni di concessione dei posti dei mercati comunali, se dovuti dalla vittima e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell’Ente;

b) Piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di 5 anni per tributi pregressi;

c) Medesimo meccanismo di agevolazione tributaria, in favore dei soggetti vittime di reato menzionati, si intende esteso anche per future imposizioni fiscali che, pur se introdotte con legge, siano di esclusiva spettanza dell’Ente locale.

Art. 9

Le agevolazioni sono concesse esclusivamente a condizione che:

a) la vittima abbia fornito al1’Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie.

b) la vittima, al tempo dell’evento e successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n° 1423 e 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della citata legge n° 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal Prefetto o da1l’Autorità Giudiziaria competente su richiesta del1’Ente o tramite acquisizione di sentenza penale.

Art. 10

Le agevolazioni di cui al presente regolamento verranno riconosciute ai soggetti di cui agli articoli precedenti dietro presentazione di apposita domanda indirizzata al Sindaco, Direzione Attività produttive, con allegata la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

Le agevolazioni previste non saranno riconosciute qualora identiche misure dovessero essere adottate da normativa statale, regionale o da provvedimento di qualsiasi altra autorità. Nell’ipotesi in cui il riconoscimento dovesse essere solo parziale, l’agevolazione riconosciuta da questo regolamento si ridurrà automaticamente e in proporzione.

Art. 11

Al soggetto vittima delle azioni di cui all’art. 7 che non abbia informato le Autorità Giudiziarie o che è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, 1’Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento, di esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche comunali.

La stessa sanzione accessoria di cui al precedente comma, è comminata agli autori delle azioni di cui al citato art. 7. La predetta pena accessoria viene applicata a seguito accertamento dei fatti con sentenza anche non definitiva.

 

Art. 12

L’Amministrazione comunale di Messina sostiene ed accompagna concretamente quanti denunciano i reati di cui agli articoli precedenti attraverso:

il sostegno gratuito dell’Ufficio Legale del Comune;

l’attivazione di percorsi di accompagnamento alle vittime in stretta collaborazione con le associazioni antiracket ed antiusura;

 

Art. 13

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai casi previsti dall’Art.44 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” i manifesti riguardanti la promozione e la diffusione di attività ed iniziative antimafia o tendenti ad informare la cittadinanza sulla normativa nazionale e regionale antiracket, di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro regolarmente iscritte al Registro presso la Prefettura di Messina delle Associazioni ed Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ai sensi del D.M. 7 settembre 1994 nr. 614.

 

TITOLO IV

Politiche contro la corruzione, il gioco d’azzardo e la ludopatia e per la prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti

Art. 14

Sulla base dell’Art. 5 del presente Regolamento, il Comune di Messina si impegna a dichiarare il 21 Marzo “Giornata cittadina della Memoria e dell’Impegno” per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie, ad aderire all’associazione Avviso Pubblico e alla sottoscrizione della “Carta di Avviso Pubblico”, sia da parte dell’Amministrazione Comunale, sia da parte del Consiglio Comunale. All’Osservatorio Comunale Antimafia, di cui al Titolo V del presente regolamento, vengono conferiti poteri di controllo e di denuncia di eventuali violazioni della Carta di Avviso Pubblico da parte di membri dell’Amministrazione e/o del Consiglio Comunale.

 

Art. 15

Si dispone che l’Amministrazione Comunale istituisca la procedura denominata “whistleblowing”, ovvero la possibilità per i dipendenti e i collaboratori del Comune di Messina e delle aziende partecipate di segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati gravi contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) o situazioni di potenziale rischio, così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.

L’Amministrazione Comunale dovrà impegnarsi a garantire con opportuni strumenti (es. utilizzo del sistema intranet comunale) l’anonimato del dipendente pubblico che segnala illeciti, in accordo alle disposizioni di cui all’art. 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L’organo designato per la ricezione delle segnalazioni di cui al presente articolo è l’Osservatorio Comunale Antimafia, di cui al Titolo V del presente regolamento.

Art. 16

Si dispone l’adesione dell’Amministrazione Comunale al “Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo”. Si dispone che l’Amministrazione Comunale deliberi un regolamento sul gioco d’azzardo ed installazione slot nelle sale giochi affinché possa usare a pieno i propri poteri al fine di: (a)stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione di apertura di sale da gioco;

(b) regolamentare la distanza tra esercizi commerciali dotati di slot machine e gli orari di apertura e di chiusura (con particolare riguardo alla distanza dalle scuole e dai distributori bancomat);

(c) predisporre una legislazione premiale per esercizi che dismettano le slot machine;

(d) limitare i siti web fruibili attraverso la rete di wi-fi pubblico comunale, in modo da escludere i siti di scommesse online;

(e) non concedere spazi pubblici per pubblicizzare attività legate al gioco d’azzardo;

(f) promuovere attività culturali ed informative di prevenzione del gioco d’azzardo e dei rischi che esso comporta;

(g) avviare corsi di aggiornamento per i dipendenti dell’amministrazione comunale (servizi sociali, polizia municipale e uffici legali) sui rischi legati al gioco d’azzardo patologico avvalendosi dell’ASP e del servizio del privato sociale;

(h) incrementare il numero dei controlli amministrativi sul rispetto delle norme regolamentari degli esercizi commerciali dove si svolge il gioco pubblico d’azzardo, con l’ausilio della polizia municipale;

(i) costituire l’osservatorio comunale sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico al fine di valutare misure più efficace per contrastare il dilagare del fenomeno;

(l) disporre l’obbligo (e vigilare sulle eventuali violazioni) per i gestori di sale giochi ad attenersi alla Tabella dei giochi proibiti (riguarda anche il divieto ai minori di 14 anni di entrare nelle sale giochi se non accompagnati da un genitore e/o adulto) ed esporre il costo dei giochi.

Art. 17

Il Comune di Messina da disposizione ai propri Dipartimenti con centro di spesa di dare evidenza pubblica all’esito dei bandi di gara, attraverso la loro pubblicazione sul sito ufficiale ed affissione in apposite bacheche nella sede di ciascun di questi;

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 del “Regolamento per le forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di applicazione della normativa statale di recepimento delle direttive CEE”, gli uffici dei Dipartimenti competenti dovranno dare evidenza pubblica, con le forme indicate al comma precedente, che nessuna ditta iscritta negli elenchi di fornitori di fiducia del Comune, nell’arco di un anno solare, si sia aggiudicata appalti o forniture di servizi con lo stesso sistema di gara, il cui ammontare complessivo superi i limiti indicati nei punti a) e b) del citato articolo 8.

TITOLO V

Osservatorio Comunale Antimafia

Art. 18

Il Comune di Messina al fine di rendere esecutive le disposizioni contenute nel presente Regolamento e realizzare una compiuta politica antimafia istituisce l’Osservatorio Comunale Antimafia con le seguenti funzioni:

a) controllare che nei Bandi di Gara comunali per l’appalto di opere, lavori e servizi pubblici, siano inserite le clausole indicate dal presente Regolamento;

b) verificare che le Commissioni di Gara e l’Amministrazione Comunale accertino che le autodichiarazioni delle ditte partecipanti siano complete;

c) controllare che nei contratti stipulati fra l’Amministrazione Comunale e le ditte private siano inserite le norme di cui agli artt. 5 e 6;

d) predisporre i moduli di autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che saranno allegati alle domande di partecipazione alle gare d’appalto;

e) offrire alle ditte appaltatrici di opere, lavori e servizi pubblici idonea assistenza e supporto nel caso in cui si trovino in situazioni di vessazione o tentata estorsione;

f) monitorare che l’Amministrazione Comunale adempia realmente agli impegni relativi alle azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno dell’abusivismo;

g) rendere noto il reale uso dei beni sequestrati e confiscati alla mafia presenti sul territorio comunale, perché siano utilizzate secondo lo spirito della Legge 109 del 1996;

h) proporre all’Amministrazione comunale un piano annuale di prevenzione e formazione rivolte in particolare ai giovani, con specifica attenzione ai quartieri con maggiore disagio economico e sociale ed alle scuole a rischio;

i) vigilare sull’applicazione e su possibili infrazioni della “Carta di Avviso Pubblico”;

l) ricevere segnalazioni nell’ambito della procedura di “whistleblowing”

m) verificare l’attuazione ed eventuali violazioni dei disposti di cui all’art. 17 del presente Regolamento.

Gli uffici del Comune di Messina sono tenuti a fornire ogni ausilio alle attività dell’Osservatorio. L’Osservatorio relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la concreta attuazione delle misure contenute nel presente Regolamento.

Art. 19

L’Osservatorio Comunale Antimafia è nominato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo ed è composto da:

a) il Prefetto o suo delegato;

b) un rappresentante della Giunta Comunale, ovvero il Sindaco o suo delegato;

c) due rappresentanti del Consiglio Comunale, uno espressione delle forze di maggioranza e

uno di quelle di minoranza;

d) tre esponenti del movimento antiracket cittadino;

L’Osservatorio resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale entro cui è stato nominato.

I componenti dell’Osservatorio in rappresentanza del Consiglio Comunale sono nominati su designazione della Conferenza dei Capi Gruppo consiliari.

I componenti dell’Osservatorio in rappresentanza del movimento antiracket cittadino sono nominati tra i componenti delle Associazioni regolarmente iscritti al Registro presso la Prefettura di Messina delle Associazioni ed Organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ai sensi del D.M. 7 settembre 1994 nr. 614 e svolgono tale ruolo ad esclusivo titolo gratuito.

L’Osservatorio può dotarsi di gruppi di lavoro specifici, anche con il coinvolgimento operativo di altri soggetti sociali ed istituzionali ritenuti idonei.

 

Art. 20

L’Osservatorio aggiorna annualmente e rende pubblico l’elenco delle attività e dei beni sequestrati e confiscati alla mafia presenti sul territorio comunale, siano essi affidati all’Amministrazione Comunale o ad altro Ente locale o Istituzione dello Stato. In tale elenco sarà evidenziato l’uso sociale o istituzionale a cui sono stati destinati tali beni.

 

Art. 21

Il presente Regolamento abroga ed integra ogni altra normativa regolamentare comunale che vada in contrasto con esso.

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