Eller, l’assessore “motivato” che crede in una “Messina migliore”. Ma cos’è e che conseguenze avrebbe il default?

Si sente “motivato” l’assessore al bilancio Luca Eller Vainicher. A comunicarlo al mondo è lo stesso amministratore, attraverso la sua pagina Facebook. Il tecnico toscano venuto a sistemare la situazione disastrosa in cui versa la città dello Stretto, commenta come segue un articolo dal titolo “Eller indica la strada per evitare il dissesto” : “Appunto, ma ora non basta, ognuno per la sua parte, grande o piccola che sia e sulla base dei ruoli e responsabilità, deve incamminarsi sulla via e proseguire senza sosta per arrivare al traguardo… ciò è premessa per ottenere una ‪#‎MessinaMigliore‬ con soddisfazione e gradimento dei cittadini che sono i veri detentori della Città”. È un renziano doc: dice e non dice e soprattutto non manca mai di chiosare con qualche hashtag. La ricetta è esattamente quella di cui vi avevamo parlato (vedi articoli) ossia spalmare questo macroscopico debito -che si aggira attorno ad una somma che oscilla tra i 50 e i 100 mila euro- in un periodo che va dai dieci ai trent’anni.

Perché c’è la questione pareggio di bilancio che va considerata e quella messinese non è una situazione canonica: i debiti sono tali che non basta mettere a piano entrate e uscite per dormire sonni tranquilli, vanno messe in conto anche le morosità. E mentre il default torna ad essere l’argomento più inflazionato degli ultimi due giorni -è verosimile lo sarà anche nei prossimi-, all’assessore toccava stemperare un po’ gli animi dopo le sue recenti uscite che hanno, di fatto, generato un allarmismo collettivo. Quindi vai di positivitá! C’è un dato di fatto, però: non tutti i messinesi hanno chiaro cosa sia e in cosa consti un default e non aiutano certo i vari commenti dei politici di turno a fugare eventuali dubbi.

“Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità” previste dalla norma. “Gli organi istituzionali dell’ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto”. E ancora, la parte più importante, ossia quella delle “conseguenze”, vale la pena di essere menzionata in toto, così come prevista dalla norma:

“1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l’esito dell’accertamento anche all’ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell’interno per la conseguente sospensione dall’elenco di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

Questo è quanto prevede la legge italiana in merito alle dichiarazioni di dissesto finanziario di enti locali e le conseguenze annesse. Valeva la pena riportare senza omissis e correzioni o interruzioni ogni termine, ogni spazio, segno di interpunzione perché dopo anni in cui i messinesi si son sentiti dire davvero di tutto, è tempo che sappiano, al di là dei proclami e degli spot di politicanti e cantastorie, quali sono i fatti. Ci sarebbe da dire che a chi fosse stato interessato ad avere un quadro chiaro sarebbe bastato, per questo, una breve ricerca sul web, ma noi, del resto, siamo qui per informarvi.

@EluEmMe

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