Calcio. Lega Pro, il Giudice Sportivo: Messina, due turni a Musacci e De Vito, inibito il Dg Leonardo

A seguito della quarta giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate dal Giudice Sportivo di Lega Pro le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti i tre gironi:

DIRIGENTI:
INIBIZIONE FINO AL 27 SETTEMBRE 2016 E AMMENDA € 500.00:

LEONARDO PASQUALE (A.C.R. MESSINA S.R.L.) per comportamento irriguardoso verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.A.).

ALLENATORI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
FONTANA GAETANO (JUVE STABIA S.R.L.) per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE: 
MUSACCI GIANLUCA (A.C.R. MESSINA S.R.L.) per comportamento offensivo verso l’arbitro.
ALFAGEME LUIS MARIA (CALCIO PADOVA S.P.A.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.
KALOMBO SEDRICK (GUBBIO 1910 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.
MARCHI MATTIA (MANTOVA FC SRL) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
POTENZA ALESSANDRO (CASERTANA S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
ROCCHI GABRIELE (GIANA ERMINIO S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.
MALGRATI ANDREA (RENATE S.R.L.) per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro (espulso).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
FIETTA GIOVANNI (CALCIO COMO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
GIANNONE LUCA (CASERTANA S.R.L.) entrambe per condotta non regolamentare.
PRESTIA GIUSEPPE (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) per proteste verso l’arbitro e per condotta scorretta verso un avversario.
D’ORAZIO TOMMASO (TERAMO CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
DE VITO ANDREA (A.C.R. MESSINA S.R.L.) perché al termine della gara assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti di calciatori avversari dando luogo ad un principio di rissa.

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