Sequestro Sikania Resort, le precisazioni della difesa di Pietro Franza

Dopo la notizia del decreto di Sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Gela di una struttura alberghiera e dell’annesso stabilimento balneare denominato Sikania Resort, sito in territorio di Butera, per presunte violazioni paesistiche, arrivano le precisazioni dell’avvocato Gullino, difensore di Pietro Franza, coinvolto in quanto legale rappresentante di Falconara e titolare della concessione edilizia.
“La notifica del sequestro è stata effettuata alla Falconara SRL, di Messina, in quanto proprietaria, ed alla Eden Srl, di Pesaro, in quanto titolare della gestione del resort – precisa l’avvocato – Fermo restando che si avrà modo di dimostrare alla competente autorità giudiziaria, nei modi e termini di legge, la insussistenza di qualsiasi illecito, corre l’obbligo, sin d’ora, chiarire che le violazioni ipotizzate riguarderebbero le parti di territorio ricadenti nella concessione demaniale antistante al Villaggio turistico, destinata alla balneazione, e non interessano certamente le aree nelle quali è stata costruita in passato (2006-8) la complessiva struttura turistica che invero ha da sempre rispettato tutte le norme in materia e le prescrizioni di legge e di regolamento imposte per questo tipo di sviluppo turistico.
Tant’è che il Resort è aperto e funziona da quasi dieci anni, perfettamente inserito nell’habitat naturale del luogo, sottoposto più volte a controlli da parte delle autorità senza alcun esito negativo.
Nel decreto di sequestro e nel verbale di esecuzione si chiarisce infatti che la misura è stata adottata per l’intero Villaggio e non solo per la parte antistante connessa alla balneazione, solo perchè quest’ultima avrebbe una “stretta interdipendenza funzionale con la prima”; delimitandosi, comunque, mediante l’apposizione di paletti e nastro continuo, i luoghi esatti della parte antistante il resort in cui sarebbero state individuate le predette violazioni.
Violazioni che, in ogni caso, avrebbero comportato, anche secondo quanto si contesta nel provvedimento, un presunto danno non irreparabile, tanto che esse, fino all’agosto del 2015, non erano neppure considerate reato, essendo stato questo introdotto (con l’art. 452 bis del codice penale) solo nell’agosto 2015, diversi anni dopo, dunque, la realizzazione della struttura.
Tanto si doveva a precisazione delle notizie divulgate dalla stampa, altrettanto doverosamente precisandosi che sia la proprietà che il gestore restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dell’amministrazione giudiziaria, per ogni esigenza di chiarimento e, se necessario, di intervento sui luoghi, per la ripresa dell’attività”.

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