Divieto di accensione Fuochi d’artificio, la proposta di Giuseppe Sanò

I fuochi d’artificio sembrano essere ormai d’obbligo per chiudere una qualsivoglia festa. Così quella che una tempo era l’occasione per rimanere svegli a guardare i fuochi, adesso, tra compleanni, anniversari e persino “cene speciali” è diventato una iattura per gli animali domestici o randagi, ma anche per i residenti di alcune zone particolarmente “infuocate”.

E’ il caso della zona di Torre Faro, dove Giuseppe Sanò (ex consigliere di quartiere, oggi nel gruppo messinaccomuna) dopo aver monitorato per mesi la situazione, ha chiesto all’amministrazione di vietare la quotidiana “guerra” pirotenica di cui sono vittime i residenti della zona nord.

“Il sottoscritto, Sanò Giuseppe – si legge in una dettagliata nota –  nella qualità di libero cittadino ritiene indispensabile che venga emanata un’ordinanza sindacale avente come obiettivo il divieto di accensione e scoppio di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria 2 e 3 di cui all’articolo tre del D. Lgs. 4 aprile 2010 N.58, e dei cosiddetti “Fuochi di libera vendita“ o “Declassificati“.

 Premesso che

La convivenza civile, definita con l’osservanza delle norme relative alla vivibilità, all’igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano, è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all’armonia della comunità e rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l’impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività. La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

Rilevato che

  • Si è largamente diffusa l’abitudine, in occasione di ricorrenze personali ( compleanni, feste, etc. ) o gli accadimenti sportivi, di far uso smodato, durante la giornata e anche nelle ore notturne, di accensione di fuochi e giocattoli pirici, in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, tanto da creare notevole disturbo alle persone;
  • Tale usanza procura una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e provocano danni a persone, animali e dal patrimonio sia pubblico che privato;
  • Tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego di prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
  • Conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordini esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
  • Ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione a rischio di incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni agli arredi pubblici, veicoli privati ecc.);
  • per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti i dettami di sicurezza;

 

Occore dunque, con provvedimento urgente da adottarsi senza indugio, per la tutela della pubblica incolumità intesa come tutela dell’integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana;

 

  • regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute è regolamentare lo sparo in un luogo privato;
  • vietare ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché “di libera vendita” ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

 

Visto

 

  • L’art. 6 comma 2 della direttiva 2007/23/ CE, che lascio alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l’uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d’artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione animale;
  • L’art. 54 del D. L.vo 267/2000 come sostituito dall’art. 6 del D. L. n.  92/2008 che attribuisce al sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza urbana dando ne preventiva comunicazione al Prefetto;
  • il D. L.gs. n. 58/2010 in materia dell’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

È auspicabile che il Signor Sindaco di Messina, dott. De Luca Cateno

ORDINI

  1. Il divieto di vendita, In forma ambulante, di ogni tipo fuoco ascrivibile alla categoria 2 e 3, di cui all’Art. 3 del Decreto Legislativo n. 58/2010, e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “dei classificati “;
  2. Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’Art. 4 del Decreto Legislativo n. 58 2010, di accensione e scoppio di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita o giocattoli pirici, in luogo pubblico e anche luogo privato, su tutto il territorio comunale;
  3. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiore a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del decreto legislativo 58/2010;

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