Il “coprifuoco” disposto dal Sindaco: ecco i dettagli dell’ordinanza

Sono undici le pagine dell’ordinanza sindacale n.339 del 20 novembre 20202 firmata nella tarda serata di ieri dopo la diretta fb in cui il sindaco Cateno De Luca ha annunciato (come sempre bypassando le prerogative della stampa) le decisioni in merito alle anzioni di contrasto anticovid.

Ecco nel dettaglio cosa si stabilisce nel documento:

A far data da sabato 21 novembre e fino a tutto il 03 dicembre 2020
1. La sospensione, in attuazione dell’art. 2, comma 4 lett. c DPCM 3 novembre 2020, delle
attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che
vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio con
obbligo al rispetto dell’orario di chiusura dalle ore 19,00 fino alle ore 05,00 del giorno successivo come disciplinato ai punti che seguono. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
2. La sospensione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno
seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie;
3. La chiusura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività artigianali e commerciali e di vendita al dettaglio ivi compresi i
supermercati e generi alimentari, ad esclusione di tabacchi, edicole, distributori di
carburanti. Le farmacie e parafarmacie continuano ad osservare i rispettivi turni di apertura
con l’esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta consentita la
possibilità di orario continuato entro la fascia autorizzata all’apertura. Viene concessa la
tolleranza di 30 minuti dopo le ore 19,00 per consentire lo svolgimento delle attività di
pulizia, sistemazione e chiusura dei locali.
4. La chiusura, in attuazione del DPCM 3 novembre 2020 art. 2, nelle giornate festive e
prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi
alimentari, tabacchi ed edicole;
5. La chiusura, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Ordinanza del presidente della
regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020, nei giorni festivi e nella domenica di tutte le
attività commerciali, artigianali e professionali e dei mercati alimentari e non alimentari,
fatta eccezione per tabacchi, edicole, distributori di carburanti, farmacie e parafarmacie.
Queste ultime osservano i rispettivi turni di apertura con l’esclusione di qualsiasi deroga
sugli ordinari orari di apertura. Resta sempre consentita nei giorni festivi e della domenica
l’attività di consegna a domicilio fino alle ore 24,00 dei prodotti alimentari e dei
combustibili per uso domestico e di riscaldamento.
6. Restano consentite, nella fascia oraria di chiusura, per le attività professionali,artigianali,
commerciali e di ristorazione ogni attività che non comporti la presenza di clientela nonché
le sole attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico merci e quant’altro
necessario ai fini di regolare la funzionale apertura delle attività stesse.
7. La chiusura dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno
seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio
comunale, fatta eccezione per i distributori automatici di tabacchi e carburante nonché
quelli presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli presenti in uffici, caserme
e strutture sanitarie;
8. Il divieto permanente e giornaliero H24 di consumo di alimenti e bevande di qualsiasi
gradazione alcolica su aree pubbliche, ivi incluse le aree demaniali, le stradee piazze;
9. Per le attività di ristorazione la sospensione del servizio di asporto dalle ore 19,00 fino alle ore 5:00 del giorno seguente;
10. Per le attività di ristorazione, la sospensione del servizio di consegna a domicilio dalle ore 24:00 fino alle ore 5:00 del giorno seguente, con facoltà di completare le consegne ancora in corso entro i successivi trenta minuti.
ORDINA INOLTRE
Il divieto di permanenza e stazionamento, in tutte le vie, i viali, le piazze, gli slarghi
comunque denominati, pubblici o aperti al pubblico, del territorio comunale, fatti salvi i tempi di sosta per l’acquisto di prodotti e la fornitura di servizi.
Resta consentita, anche dopo le ore 19,00, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Il divieto di permanenza e stazionamento, in ville, giardini, spiagge, arenili, lungomare zona nord e lungo mare zona sud, pista ciclabile della zona nord, pinete e aree verdi attrezzate intesi come luoghi di aggregazione; restano esclusivamente consentiti il transito e l’attività sportiva di transito e non stazionaria secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM in materia.

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