Concorrenza: la Corte Ue boccia l’Italia sui trasporti nello Stretto di Messina, “vanno messi in gara”

«L’assimilazione dei servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario è vietata quando ha l’effetto di sottrarre il servizio interessato alla normativa in materia di appalti pubblici». E’ la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata sull’interpretazione del diritto dell’Unione relativo all’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto servizi pubblici di trasporto marittimo rapido di passeggeri. Arriva in risposta a una domanda presentata nell’ambito di una controversia tra la Liberty Lines SpA e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in merito all’assegnazione diretta del servizio di trasporto marittimo veloce di passeggeri, a far data dal 1 ottobre 2018, tra il porto di Messina e quello di Reggio Calabria, nello stretto di Messina, senza aver indetto una gara d’appalto specifica, a Bluferries Srl – società interamente detenuta dalla Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), già concessionaria di analogo servizio sulla linea «Messina – Villa San Giovanni».
Con la sentenza, la Corte osserva che «l’assegnazione diretta, prevista dal regolamento 1370/2007, si applica all’esercizio nazionale e internazionale di servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia, nonchè al trasporto ferroviario e su strada. Inoltre, gli Stati membri possono estenderla anche al trasporto di passeggeri via mare nazionale. Tuttavia detta estensione può essere operata senza pregiudizio per il regolamento 3577/92, in modo che, in caso di conflitto, prevalgano le disposizioni di quest’ultimo. Esso stabilisce chiaramente il principio della libera prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo nell’Unione e che, qualora uno Stato membro concluda contratti di servizio pubblico o imponga obblighi di servizio pubblico, lo faccia su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori dell’Unione».

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