Passi in avanti sulle partecipate, Corte dei Conti clemente con la relazione di Signorino

Guido Signorino

“Si evidenzia la mancanza di acquisizione di report contabili infrannuali, così come appare ancora in fase di organizzazione l’attività di monitoraggio sulle partecipate al fine di assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni normative”. Insomma la Corte dei Conti non è pienamente soddisfatta delle misure correttive che Palazzo Zanca ha consegnato all’organo di controllo, ritenendo invece idonee le misure adottate con riferimento al comune di Trapani e ai liberi consorzi comunali di Agrigento, Palermo e Trapani. Tuttavia, sebbene  per Messina rimangono criticità da affrontare,  il giudizio finale salva almeno parzialmente l’operato di Guido Signorino, come si evince da quanto deliberato dall’organo di controllo che “approva la relazione sulla verifica delle misure correttive adottate dagli enti a seguito della deliberazione n.402/2013/Gest”.

Con la deliberazione numero 201/2014, consegnata per conoscenza a tutto il consiglio comunale, la Corte dei Conti ha infatti relazionato sulle sette misure correttive congeniate dall’assessore al Bilancio del Comune di Messina, a conclusione delle indagini sulle partecipate detenute dai Comuni capoluoghi e dalle Province regionali.

Nel dettaglio si legge nel documento (giunto per conoscenza a tutti i consiglieri comunali) che  “con riferimento alla prima misura correttiva richiesta, ovvero una nuova ricognizione dell’esistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni detenute, l’ente con la documentazione trasmessa, si è limitato a richiamare le precedenti deliberazioni esitate dal Consiglio comunale e, da ultimo, quella adottata il 2 settembre con la quale il Consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale procedendo ad un’attenta disamina della situazione economico-finanziaria dei singoli organismi partecipati e delineando le condizioni per ripristinare le condizioni di efficienza ed efficacia gestionale”. Il Comune di Messina ha inoltre informato i magistrati contabili che “sta provvedendo ad avviare l’attività istruttoria per l’adozione di un provvedimento concernente il mantenimento della partecipazioni possedute in considerazione del giudizio di convenienza economica conseguente alle nuove modalità gestionali prefigurate”.

Per quanto riguarda la  seconda misura correttiva richiesta, ovvero la predisposizione di un sistema di governance che permetta un reale ed effettivo controllo delle partecipazioni detenute, con una verifica continua dei risultati contabili conseguiti e degli standard qualitativi dei servizi prestati e con la successiva elaborazione di un bilancio consolidato, l’ente ha riferito a tal riguardo che è stato soltanto programmato ma non ancora realizzato l’acquisto di un apposito software per la gestione dei dati contabili ed extracontabili riferiti alle società partecipate”. Secondo la Corte dei Conti, “gli elementi dedotti, anche in considerazione della particolare situazione dell’ente e della complessità delle problematiche afferenti lo specifico settore delle partecipazioni, permettono di evidenziare come, allo stato, non appare certamente soddisfacente il sistema di governance e di controlli sugli organismi partecipati.”

Per quel che attiene alla terza misura, ovvero la realizzazione obbligatoria di una regolamentazione dei rapporti con le società partecipate attraverso strumenti convenzionali (contratti di servizio) e comunque attraverso appositi atti di indirizzo rivolti a rappresentanti degli enti in seno agli organismi gestionali esterni, “l’ente, con le deduzioni trasmesse, ha soltanto evidenziato che il settore preposto alla gestione delle partecipazioni societarie ha rilevato la necessità di tenere conto della predisposizione dei contatti di servizio di quanto previsto dalla normativa vigente. La documentazione prodotta non ha però consentito di accertare la successiva definizione e l’approvazione dei contratti di servizio con le società e gli organismi partecipati al fine di regolarizzare i rapporti intercorrenti con una precisa determinazione in sede convenzionale degli oneri e degli obblighi posti in capo alle parti”.

Rispetto alla quarta misura correttiva, ovvero la relazione sui rapporti di debito/credito dell’ente verso le società partecipate e l’asseverazione da parte degli organismi di revisione, “l’ente spiega che vi sarebbe una ricognizione puntuale e motivata della complessiva situazione creditoria e debitoria del Comune di Messina nei confronti degli organismi partecipati alla data del 31 dicembre 2013 asseverata dal collegio dei revisori dell’ente e dagli organismi di controllo e di revisione delle medesime società”.

Alla richiesta di adozione dei necessari interventi rispetto a partecipazioni societarie caratterizzate da ripetuti disavanzi, ovvero alla quinta misura correttiva richiesta, il Comune  “al fine di evitare il protrarsi dei pregiudizi a carico dell’ente,  ha richiamato ancora una volta il piano di riequilibrio in cui si sarebbe delineata la strategia volta a favorire una maggiore efficienza attraverso una riorganizzazione dei rapporti con le società partecipate”.

Con riguardo alla sesta misura correttiva, cioè  il monitoraggio del rispetto delle norme che regolano il numero ed i compensi elargiti agli amministratori delle partecipate, “l’ente ha comunicato le iniziative assunte a seguito dei rilievi evidenziati dalla sezione con deliberazione n.402/2013/ GEST  e ha proceduto anche in via autonoma a compiere accertamenti rivolti alla verifica del rispetto di tutte le norme inerenti al trattamento normativo ed economico degli amministratori degli organismi partecipati”.

Infine, per quanto riguarda  l’ultima misura richiesta,  sulla programmazione degli interventi necessari per garantire rispetto di tutte le norme predisposte dal legislatore al fine di assicurare la trasparenza relativamente alle partecipazioni degli enti ed ai compensi elargiti agli amministratori, Signorino ha indicato che l’amministrazione  rispetta  le prescrizioni imposte dalla normativa vigente (articolo 1, commi 587 e 735 della legge 296 del 20016 e articolo 22 del decreto legislativo n.33 del 2013).

 

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