Estate “a tutto volume”, ma solo fino a un certo orario

Per molti l’estate è troppo “rumorosa”, per altri non ci sarebbe estate senza musica a tutto volume, magari aspettando l’alba. Ecco quindi che arriva un provvedimento del sindaco che tiene conto delle esigenze di tutti , nel rispetto delle emissioni sonore.

Con ordinanza sindacale, quindi, è stata disposta l’osservanza degli orari per le emissioni sonore per la stagione estiva in corso ai quali i pubblici servizi dovranno adeguarsi fino al prossimo 21 settembre.

L’adozione del provvedimento si è resa necessaria, nelle more della predisposizione del nuovo regolamento comunale sulle attività rumorose e del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica, al fine di prevenire e regolamentare l’inquinamento acustico e i comportamenti di degrado e disturbo alla quiete pubblica, che possano ripercuotersi in modo rilevante sulla sicurezza urbana.

L’ordinanza è diretta unicamente alle attività musicali e danzanti all’aperto, in luogo pubblico, o aperto al pubblico e in circoli privati, a tutela dell’integrità psicofisica della popolazione e della salute pubblica, nell’ambito delle esigenze dei residenti delle zone interessate in alcuni casi contrapposte a quelle dell’imprenditoria di settore.

Il provvedimento dispone per tali esercizi l’osservanza dei seguenti  orari: domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17 all’1; venerdì e sabato dalle 17 alle 2. Le attività, che utilizzano impianti elettroacustici altamente direttivi unitamente a interventi passivi di mitigazione del rumore, se necessario, seguiranno gli orari per ogni giorno della settimana, nel medesimo periodo estivo, dalle 17 alle 4. Il provvedimento sottolinea inoltre, che nei casi di impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, oltre i limiti della normativa vigente, è prevista una sanzione amministrativa accessoria del pagamento di una somma da 516 a 5.164 euro.

E’ anche prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione suoni e/o rumori, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/91 per cinque giorni consecutivi, e l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 c. 3 della stessa legge.

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