Prevenire l’inquinamento acustico: un’ordinanza flash modifica quella di venerdì scorso

Un’ordinanza flash che modifica parzialmente quella emessa venerdì scorso circa l’osservanza degli orari per le emissioni sonore per la stagione estiva in corso ai quali i pubblici servizi dovranno adeguarsi fino al prossimo 21 settembre.

“Il provvedimento dispone per tali esercizi l’osservanza dei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 17 all’1; giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 3. Le attività, che utilizzano impianti elettroacustici altamente direttivi unitamente a interventi passivi di mitigazione del rumore, se necessario, seguiranno gli orari per ogni giorno della settimana, nel medesimo periodo estivo, dalle 17 alle 4”, si legge nella nota diramata da Palazzo Zanca.

Un provvedimento necessario, stando a quanto riferito dall’Amministrazione “nelle more della predisposizione del nuovo regolamento comunale sulle attività rumorose e del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica, al fine di prevenire e regolamentare l’inquinamento acustico e i comportamenti di degrado e disturbo alla quiete pubblica, che possano ripercuotersi in modo rilevante sulla sicurezza urbana. L’ordinanza è diretta unicamente alle attività musicali e danzanti all’aperto, in luogo pubblico, o aperto al pubblico e in circoli privati, a tutela dell’integrità psicofisica della popolazione e della salute pubblica, nell’ambito delle esigenze dei residenti delle zone interessate in alcuni casi contrapposte a quelle dell’imprenditoria di settore. Nei casi di impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, oltre i limiti della normativa vigente, si applica una sanzione amministrativa accessoria del pagamento di una somma da 516 a 5,164 euro”.

E’ prevista una possibile ulteriore sanzione accessoria riguardante il sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione suoni e/o rumori, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/91 per cinque giorni consecutivi, e l’eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell’art. 20 c. 3 della stessa legge.

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