Il Biotestamento è legge: una vittoria radicale. Cirinna e Lo Giudice “grazie, avete “guidato” il Parlamento”

Il Biotestamento è legge: il Senato ha dato il via libera definitivo con 180 sì, 71 no e 6 astenuti. E’ un giorno storico per il Parlamento italiano che dopo anni di promesse e polemiche è riuscito a fare un primo passo avanti. Ieri l’Assemblea di Palazzo Madama aveva respinto tutte le proposte emendative: Pd e M5s compatti hanno portato avanti il provvedimento, mentre i soliti volti noti del centrodestra hanno cercato di fare resistenza. A partire dalle ore 9.30 i radicali presenti in piazza Montecitorio insieme all’Associazione Luca Coscioni per seguire in diretta il voto finale in senato sulla legge sul #biotestamento.

“Libertà, dignità, laicità”: autodeterminarsi su un tea così importante è una vittoria del Paese, con una legge equilibrata che ci riporta in Europa.

Il cuore del provvedimento, di 5 articoli, è l’articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento (le cosiddette Dat).

Il consenso informato
L’articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato” e “nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari”.

I minori
Per quanto riguarda i minori “il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore“.

Le disposizioni anticipate di trattamento
L’articolo 3 prevede che “ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”. Le Datsempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale“. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: “Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione“. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni“.

Pianificazione delle cure
“Nella relazione tra medico e paziente – si legge nell’articolo 4 – rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

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