Concerto Tiziano Ferro: il Tar non ammette il ricorso dell’organizzatore, “tutta colpa del lockdown”

di Palmira Mancuso – Tutta colpa del lockdown insomma. E per il manager Carmelo Costa oltre al danno la beffa della “soddisfazione” espressa dagli Assessori con deleghe, agli Eventi Musicali Giuseppe Scattareggia e al Contenzioso Dafne Musolino,  per la sentenza n. 1003 del 14 maggio 2020 con la quale il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso proposto dalla Società Musica da Bere di Carmelo Costa, dichiarandolo inammissibile e carente dei requisiti necessari al suo stesso esame. In pratica è come quando la matrigna (il comune) dice a Cenerentola (Carmelo Costa) che può andare al ballo, ma prima deve rammendare, ripulire persino l’argenteria e soprattutto organizzarsi da sola. Ma il Tar non è esattamente la Fata Turchina.

Per Costa infatti la proroga della concessione dello stadio fino a maggio del 2021 e il no del Comune alla riprogrammazione del concerto di Tiziano Ferro (rimandata all’eventuale ipotetico nuovo gestore) avrebbe violato il suo diritto all’organizzazione dell’evento. Non così per il Tar, che ha rigettato il ricorso condannando la società anche al pagamento delle spese giudiziali.

A rappresentare il Comune innanzi al Tribunale amministrativo è stato l’avv. Alessandro Franciò, che ha ribadito come la delibera di proroga della concessione dello Stadio San Filippo fino al maggio 2021 non ha in alcun modo leso il diritto della Società Musica da Bere all’organizzazione del Concerto di Tiziano Ferro, che avrebbe ben potuto organizzare tanto con la società attualmente concessionaria dell’impianto, quanto con un eventuale nuovo concessionario, avendo il Comune di Messina espressamente fatto salvo tale diritto.

Chiaramente il nuovo concessionario non ha ancora un nome o un volto, e quindi giustamente il Tar non ha potuto che scrivere: “per proporre un giudizio occorre che la lesione sofferta dalla parte ricorrente nella propria sfera giuridica sia attuale e concreta. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile”.

Insomma il Tar non può pronunciarsi su un eventuale pregiudizio futuro. Come spiegano “soddisfatti” i due assessori Scattareggia e Musolino. “Anche la ulteriore contestazione mossa dalla Musica da Bere, che ha tanto animato il dibattito cittadino, secondo la quale il Comune si sarebbe rifiutato immotivatamente di consentire la riprogrammazione del concerto per l’estate 2021, è stata giudicata infondata dai giudici amministrativi che hanno dichiarato inammissibile il ricorso così pronunciando: “Ne consegue che in alcun modo è stata lesa la posizione giuridica della ricorrente, alla quale pertanto non doveva essere inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento (esattamente come il debitore non è in alcun modo tenuto a preannunciare al creditore che intende avvalersi di terzi al fine di adempiere, salvo che ciò sia previsto dal titolo). Con il presente gravame, a ben vedere, si denuncia, piuttosto, la mera eventualità di un pregiudizio futuro, consistente nel fatto che, ad avviso della ricorrente, la società sportiva non sia nelle condizioni di assicurare la necessaria manutenzione straordinaria della struttura e che il Comune, a fronte di tale circostanza, non intenda comunque adempiere direttamente le obbligazioni assunte nei confronti della ricorrente”.

Per gli assessori dunque è chiaramente affermato dai giudici amministrativi che ” non solo l’evento non è stato impedito o ostacolato, ma sono stati assunti atti che in ogni caso ne avrebbero consentito, se non fosse intervenuto il lockdown, lo svolgimento”.

Gli Assessori Scattareggia e Musolino “si augurano che le polemiche montate ad arte in questi giorni si dissolvano, lasciando il campo sgombro da insinuazioni ed accuse che si sono rivelate del tutto infondate e inammissibili. La Musica da Bere non ha sofferto alcun danno per effetto della delibera di proroga della concessione dello Stadio San Filippo fino al maggio 2021, mentre ogni altra considerazione in merito alla eventuale riprogrammazione dell’evento per l’estate dell’anno prossimo costituisce espressione di un evento futuro ed incerto, che ovviamente non danneggia la società in alcun modo, tanto che il TAR, stigmatizzando la difesa avversaria, ha sottolineato che la presunta lesione del diritto della Musica da Bere non è né attuale né concreta, dichiarando inammissibile il ricorso stesso”.

Insomma Messina per rientrare nel circuito dei grandi concerti dovrà aspettare un futuro incerto. Su cui la giurisprudenza può far poco, la politica invece potrebbe fare molto.

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