Scuola in presenza, Tar accoglie ricorso e condanna Comune a pagare le spese legali

Come è noto a chi segue le vicende della Scuola messinese, il T.A.R. di Catania con decreto del 13 gennaio scorso, aveva sospeso gli effetti dell’ordinanza del Sindaco De Luca che disponeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 13 gennaio 2022 al 23 gennaio 2022.

Due giorni fa, il T.A.R. ha definitivamente accolto il ricorso con sentenza n. 376 del 9 febbraio 2022.

Così si esprime il Comitato Scuola in Presenza:

«Ci teniamo a specificare che, prima della camera di consiglio, abbiamo espressamente specificato al Tribunale che ormai il provvedimento aveva perso la sua efficacia (trattandosi di chiusura a tempo fino al 23 gennaio) e che, pertanto, non vi era più alcun interesse. Inoltre, non era stata chiesta una decisione ai fini della condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ciononostante, il Collegio ha inteso entrare ugualmente nel merito e decidere il giudizio, affermando che “il ricorso appare manifestamente fondato” e rinviando, per le motivazioni, a quanto già specificato nel decreto cautelare monocratico. Ha inoltre condannato il Comune di Messina alla refusione delle spese legali, quantificate in euro 1.500,00 (oltre oneri di legge).

Ad un mese circa dall’ordinanza e visto l’epilogo della vicenda, possiamo quindi affermare quanto segue:

1) grazie al nostro ricorso e al decreto cautelare del 13 gennaio scorso, tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno ripreso la didattica in presenza ed evitato una inutile settimana in DAD;

2) dopo la ripresa delle attività didattiche in presenza, il sistema scolastico ha retto più che bene e, soprattutto, non vi è stato, a differenza di quanto voleva far credere il Sindaco, quell’effetto moltiplicatore nei contagi della popolazione in generale o chissà quale disastro sanitario; i contagi stessi, anzi, sono in costante calo. Tale scenario era previsto da chi segue quotidianamente il delicato rapporto tra emergenza sanitaria ed emergenza didattica, così come evidente appariva l’assoluta inutilità (oltre che illegittimità, sul piano giuridico) di provvedimenti indiscriminati di chiusura delle Scuole. E ciò alla luce di due aspetti principali:
– i rigidi protocolli previsti nelle istituzioni scolastiche, che rendono sicuramente più difficile contagiarsi nelle aule che non in famiglia o in altri luoghi di aggregazione (come confermato dal grande aumento di contagi durante il periodo natalizio);
– il fatto che tutto il personale scolastico sia vaccinato e, dunque, tutelato rispetto agli effetti gravi della malattia, unito alla notoria maggiore contagiosità ma scarsa invasività e pericolosità del virus nella popolazione giovanile (specie con la variante omicron)

3) le difficoltà principali legate alla presenza dei contagi a Scuola sono di tipo logistico, non sanitario. Esse riguardano i meccanismi di isolamento e quarantena e mettono in difficoltà operatori scolastici, ASL e famiglie. Al momento del ricorso, tuttavia, sapevamo che erano in arrivo procedure di snellimento su tali aspetti. Procedure che sono arrivate e che, unitamente, al miglioramento della curva epidemiologica, siamo certi renderanno sempre più agevole la convivenza con il virus nelle Scuole, a fronte della centrale, imprescindibile importanza della Scuola in presenza per la tutela del benessere psico-fisico di bambini e ragazzi.

4) il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, il cui rimborso, stante l’esigua cifra, non costituirà un problema per l’ente. Tuttavia, esso era certamente del tutto evitabile se si fosse utilizzata minore presunzione e si fosse fatta meno demagogia.
Ci auguriamo che da questa vicenda i cittadini traggano indicazioni utili per valutare, in futuro, le azioni amministrative, distinguendo tra ciò che viene fatto per il bene della comunità e quello che si mette in atto unicamente per facile ricerca del consenso; non esitando a farlo, in quest’ultimo caso, anche sulla Scuola e sulle spalle di bambini, ragazzi e famiglie».

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