MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’: COMUNE MULTATO PER 7 MLN DI EURO, ECCO COSA SUCCEDE

 

C’è anche Messina tra i Comuni multati dal governo per il mancato rispetto del patto di stabilità. E’ l’unico capoluogo in Sicilia ad essere multato insieme a Trapani.

In totale sono  119 i comuni italiani che hanno dovuto subire una sanzione per non essere riusciti a centrare gli obbiettivi richiesti dal Patto di stabilità.

I controlli fanno riferimento all’anno fiscale 2010 e hanno accertato che i municipi di Trapani e Messina hanno sforato il patto di stabilità insieme a quelli di Alcamo, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Belmonte Mezzagno, Campobello di Mazara, Casteltermini, Erice, Partinico, San Cataldo, Santa Flavia, Sciacca e Tremestieri Etneo.

Le sanzioni sono state applicate sotto forma di somme “da recuperare su fondi erogati dal ministero dell’Interno”.

Il Comune meno virtuoso per importo complessivo della sanzione applicata è quello di Messina multato per 7 milioni 52 mila 209 euro.

Trapani, invece, si vedrà trattenuti dal Viminale 2 milioni 412 mila 726 euro. Somme significative anche per Alcamo che dovrà restituire al ministero degli Interni 1 milione 190mila 99 euro; Bagheria, 1 milione 156 mila 558; Barcellona Pozzo di Gotto, 860 mila 688 euro; Belmonte Mezzagno 192 mila euro; Campobello di Mazara, 352 mila euro; Casteltermini, 288 mila 441 euro; Erice, unico fra i comuni sanzionato per aver sforato il patto di stabilità a valere sull’anno finanziario 2009 per 534 mila719 euro; Partinico, 598 mila euro; San Cataldo, 399 mila euro; Santa Flavia, 335mila 769 euro; Sciacca, 892 mila 200 euro, Tremestieri Etneo sanzionata per 304 mila 694 euro. Complessivamente in Sicilia sono applicate sanzioni per più di 16 milioni di euro.

Il record assoluto, però, spetta al comune di Torino: il ministero degli Interni ha comminato una multa di 38 milioni 388 mila e 304 euro.

Il patto di stabilità è un accordo stipulato nel 1997 dai paesi membri dell’Unione per il controllo delle politiche di bilancio e mantenere  i requisiti di adesione  all’unione monetaria dell’eurozona.

Ma cosa succede a non rispettare il Patto di stabilità?  I comuni “colpevoli” non potranno fare nuove assunzioni e aprire mutui, le spese correnti dovranno poi essere ridotte alla media degli ultimi tre anni e infine le indennità degli amministratori vengono tagliate del 30%. Gli esperti temono che per il 2012 il conto dei comuni non in grado di reggere il Patto di stabilità sarà ancora più alto di questo. E l’anno prossimo sarà obbligatorio pagare la somma relativa allo sforamento. Il Dl “fiscale” (Dl 16/2012) ha eliminato il tetto alle sanzioni.Nel 2011 infatti non si poteva superare il 3% delle entrate, ma dall’anno prossimo gli enti che non riescono a stare nel bilancio senza sforare dovranno pagare l’intera somma dello sforamento stesso. 

Ecco il testo del decreto:

DECRETO 26 luglio 2012 Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilita’ – anno 2011. (12A08508) (GU n. 177 del 31-7-2012 )

 

 

Testo

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per gli affari interni e territoriali

Visto l’art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con il quale e’ prevista a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilita’ una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Considerato che il testo del predetto art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevedeva – prima della modifica introdotta dall’art. 4, comma 12-bis del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – l’applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo; Visto il comma 110 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prescrive che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita’ interno e che nel caso in cui la trasmissione, sebbene avvenuta in ritardo, accerti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c) dello stesso art. 1, parimenti riproposte dall’art. 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; Visto l’art. 31, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il quale si prescrive che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali secondo le modalita’ indicate al primo periodo dell’art. 7, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 149 del 2011; Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interno per l’anno 2011 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; Vista la nota n. 52868 del 19 giugno 2012 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale si comunica l’elenco degli enti locali da assoggettare alla sanzione, avendo certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita’ interno per l’anno 2011, nonche’ quelli da considerare inadempienti al patto di stabilita’ per non aver provveduto all’invio della certificazione, ovvero non avendovi provveduto secondo le modalita’ previste dal citato decreto Ministero dell’economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012; Vista la successiva nota n. 62530 del 17 luglio 2012 del citato Dipartimento con la quale si forniscono aggiornamenti sull’elenco degli enti locali da assoggettare a sanzione; Dato atto che non risultano compresi, nell’elenco degli enti locali da assoggettare a sanzione, enti ricadenti nei territori della regione Sardegna; Tenuto conto che nella nota del 19 giugno 2012 il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha espresso l’avviso che a tali enti si applica la riduzione di risorse in una misura massima che non puo’ superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo, atteso che non si applica agli enti inadempienti al patto di stabilita’ 2011 la modifica apportata all’art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011 dall’art. 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; Tenuto conto, pertanto, che agli enti inadempienti al patto di stabilita’ 2011 si applica la sanzione in una misura massima del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo; Tenuto conto della necessita’ di applicare la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilita’ 2011 nel corso dell’anno 2012, quale anno successivo a quello dell’inadempienza; Viste le risultanze delle assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali agli enti locali del corrente anno finanziario alla data del 23 luglio 2012 ed, in particolare, considerato l’importo delle predette assegnazioni non ancora erogate agli enti da assoggettare a sanzione e sulle quali e’, pertanto, possibile operare le riduzioni di risorse; Dato atto, altresi’, che a seguito dell’applicazione della sanzione, si verifica per taluni enti l’incapienza del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, circostanza prevista dal predetto art. 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, al verificarsi della quale gli enti stessi sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Considerato che i dati di consuntivo piu’ recenti alla data della comunicazione degli enti inadempienti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sono quelli relativi all’annualita’ di certificazione al rendiconto di bilancio dell’anno 2010 acquisiti ai sensi dell’art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali effettuare i calcoli per la determinazione del 3 per cento delle entrate correnti; Considerato che, ove non risulti trasmessa la predetta certificazione al rendiconto di bilancio 2010, va considerata la certificazione piu’ aggiornata acquisita ai sensi dell’art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 23 luglio 2012, quale data di definizione delle elaborazioni di calcolo per l’applicazione della sanzione; Acquisito il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema del presente decreto e sulla base di quanto richiamato in premessa;

Decreta:

Art. 1 Sanzione per i comuni non rispettosi del patto

1. I comuni inadempienti per non aver rispettato il patto di stabilita’ relativo all’anno 2011, riportati nell’allegato A che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell’esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell’anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l’importo del 3 per cento delle entrate correnti e’ determinato sui dati dell’ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dell’ente. 2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l’ente e’ tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2.

Art. 2

Sanzione per le province non rispettose del patto

1. Alla provincia di Vibo Valentia, non rispettosa del patto di stabilita’ interno 2011, viene applicata la sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell’anno 2010, con una corrispondente riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 3

Sanzione per mancato invio della certificazione da parte dei comuni ovvero per invio di certificazione non conforme

1. I comuni inadempienti al patto di stabilita’ interno relativo all’anno 2011 per mancato invio della certificazione, ovvero per invio di certificazione non conforme alle modalita’ di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, riportati nell’allegato B che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell’esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al rendiconto di bilancio dell’anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l’importo del 3 per cento delle entrate correnti e’ determinato sui dati dell’ultima certificazione al rendiconto trasmessa dell’ente. 2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l’ente e’ tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2. 3. Come previsto nell’ultimo periodo del comma 110 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche’ dal decreto del Ministero dell’economia e finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, la sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 relativa alla riduzione di risorse a carico degli enti inadempienti verra’ disapplicata nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo al Ministero dell’economia e delle finanze, sia conforme e attesti il rispetto del patto; qualora la certificazione sia trasmessa in ritardo al Ministero dell’economia e delle finanze e non attesti il rispetto del patto di stabilita’ interno si applicano le sanzioni previste dall’art. 1 del presente decreto. Nei due casi citati, la modifica delle risultanze del presente decreto, avverra’ previa acquisizione di nuova comunicazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze che accerti il verificarsi delle fattispecie previste dalla normativa.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il capo del dipartimento: Pansa

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