Omicidio stradale: cambia l’accusa per il finanziere che ha causato la morte di Lorena

Non è accusato di lesioni gravissime come all’inizio era plausibile ma di omicidio stradale, Gaetano Forestieri, il sottufficiale della Finanza che, sabato sera, correndo a bordo della sua Audi TT in pieno centro città, si è schiantato sulla Panda di Lorena Mangano, la studentessa di Capo d’Orlando che lunedì si è spenta al Policlinico Universitario. Com’è noto, il sostituto procuratore incaricato del caso, Marco Accolla, ha disposto il sequestro delle due auto; ve ne sarebbe una terza, la 500 Abarth che, secondo molti era presente al momento del sinistro, e che sembra scomparsa nel nulla subito dopo.

Vale la pena ricordare che l’omicidio stradale è stato introdotto nel codice penale il 25 marco scorso, a due giorni dalla sua approvazione in Parlamento.

Riportiamo quanto scritto sul sito della Camera: La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. In particolare:

  • è confermata la fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni);
  • è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro);”, a tal riguardo va evidenziato come nel sangue del conducente dell’Audi, sarebbe stata riscontrata una quantità di 1,25 g/l oltre la soglia consentita di 1,5.

“ ° è invece punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media, autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati.”, prosegue la disposizione.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole.

La pena è invece aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore.

E’ poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni (il limite massimo attuale è di 15 anni).

E’ stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.”

La norma introdotta qualche mese fa, prevede delle variazioni relative, ovviamente, anche al codice di procedura penale.

La legge modifica il codice di procedura penale con riguardo ai seguenti aspetti:

in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, in particolare, l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali sono inseriti fra i reati per i quali il giudice, anche d’ufficio, può disporre con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici;

il prelievo coattivo può essere disposto dal PM, nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini (il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest’ultimo provvede nelle successive 48 ore);

si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di “omicidio colposo stradale” e l’arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime;

  • per i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali è possibile per il PM chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari;
  • è consentito, anche per l’omicidio stradale, che la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini e previsto che tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni;
  • è disciplinata la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica”.

Detto ciò, quel che ad ora è noto, al di là della modifica obbligata del capo d’accusa, è che il finanziere, attualmente, non risulta agli arresti.

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