Lettera di Osservatorio Cub a Conte e Lamorgese “ordinanze De Luca in contrasto con dpcm”

Lo scorso 1 Aprile l’Osservatorio Urbano Cub ha inviato al Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, Al Presidente del Consiglio, Al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, Al Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, una lettera nella quale osservano che le ordinanze sindacali recenti del Sindaco di Messina sarebbero in contrasto con i decreti del Presidente del Consiglio (dpcm) e le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia.

“Nell’evidenziare con la presente il nostro rammarico per il mancato riscontro da parte del
presidente della Regione Sicilia e della Prefetta di Messina alle numerose lettere e richieste
di chiarimento, che si allegano – dice CUB – inviate dagli scriventi in merito soprattutto alle ordinanze sindacali del Comune di Messina che a nostro avviso sono, su alcune prescrizioni, in palese contrasto con le ordinanze regionali e i DPCM, ci permettiamo di porre alla vostra
attenzione quanto segue:
1) il presidente della Regione Siciliana ha dichiarato poche ore fa quanto segue: “Sono
assolutamente contrario alla possibilità data dal governo nazionale delle passeggiate con i bambini”, riferendosi alla circolare del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2020 che ha dato una interpretazione estensiva alla prescrizione presente nel DPCM del 9marzo u.s. relativamente allo svolgimento dell’attività motoria, disponendo che “per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un
solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere
ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria
abitazione.”
2) la risposta positiva data dal Ministero alle tante richieste pervenute da psicologi e
pediatri sull’importanza dell’attività motoria per i bambini non troverà dunque
attuazione in Sicilia, anche perché purtroppo l’ordinanza regionale n. 6 del 20 marzo
2020 all’art. 1 comma 2 recita “E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva
all’aperto, anche in forma individuale”.
3) Si richiede pertanto di fare rivedere tale prescrizione regionale in quanto è
inutilmente restrittiva e non in linea con quanto previsto sia dal DPCM 9 marzo u.s
sia con la sopracitata circolare del Ministero dell’Interno, dando similare indicazione
al sindaco di Messina;

4) Come già segnalato in precedente nostra nota, si ribadisce altresì che continua a
persistere a Messina la paradossale situazione venutasi a creare a causa dell’entrata
in vigore di ordinanze del sindaco di Messina Cateno De Luca che contrastano e si
sovrappongono alle ordinanze regionali ed agli ultimi DPCM emessi. In particolare
evidenziamo nuovamente che l’ordinanza sindacale n. 73 del 23 marzo u.s. prevede
la chiusura anticipata dei negozi del settore alimentare alle ore 18.00 nei giorni feriali
e l’apertura domenicale fino alle ore 13.00, in contrasto sia con il DPCM 11 marzo e 22 marzo (che prevedono l’ordinaria apertura dei negozi del settore alimentare nei
giorni feriali e la domenica) sia con l’ordinanza regionale n.6 del 19.03.2020 che
prevede invece all’articolo 3 comma 2 “la chiusura domenicale di tutti gli esercizi
commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le
edicole”. L’applicazione contemporanea delle due ordinanze, regionale e sindacale,
comporta una duplice penalizzazione per i messinesi per la previsione della riduzione
dell’orario di apertura nei giorni feriali e per la chiusura domenicale del settore
alimentare.
5) Riteniamo che per quanto al punto 4) sia quanto mai urgente e necessario adeguare
l’ordinanza sindacale alle disposizioni regionali e nazionali, in quanto palesemente
illegittima perché in contrasto con quanto disposto sia dall’art.3 comma 3
dell’ordinanza regionale n.6 : “I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre
riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di
quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie”, sia con quanto
disposto dal DL n.19 del 25 marzo 2020 che recita espressamente all’art. 3 comma 2
che “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e
urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ne’
eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”.
6) a salvaguardia sia dei cittadini che dei lavoratori del settore, sarebbe dunque
necessario consentire l’apertura del settore alimentare nei giorni feriali secondo gli orari di apertura ordinaria (8-20/20.30) e con chiusura totale domenicale e festivi.
Confidando che la certezza del diritto e l’osservanza delle norme non siano semplici e
formali principi a cui debbano attenersi solo i cittadini mentre determinate istituzioni e loro
rappresentanti, nello specifico il sindaco di Messina, possano fare quello che vogliono
senza che intervenga chi di competenza per ristabilire i principi del nostro ordinamento,
fiduciosi di potere avere questa volta riscontro alla presente, cordiali saluti,

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