Tar di Catania sospende l’ordinanza del sindaco di Messina su divieto 5G

ARCHIV - 18.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mainz: Ein Mann steht im Gebäude der Bundesnetzagentur vor einer Leinwand mit der Aufschrift "5G". Die Bundesnetzagentur versteigert 41 Frequenzblöcke an verschiedene Anbieter. (zu dpa:"5G-Mobilfunk-Auktion bei 5,3 Milliarden Euro - Ende absehbar) Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Boris Roessler)

La Prima sezione di Catania del TAR della Sicilia ha accolto la richiesta di Vodafone per la sospensione cautelare dell’ordinanza del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, che nello scorso Aprile 2020 aveva deciso, come altri sindaci, di vietare l’installazione delle antenne 5G nel suo Comune.

L’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia è stata pubblicata il 22 Luglio 2020, in seguito al ricorso proposto da Vodafone Italia, in questo caso rappresentata dagli avvocati Giovanni Figuera e Mario Libertini, contro il provvedimento del Comune di Messina, difeso dall’avvocato Alessandra Franza.

Vodafone ha quindi deciso di presentare ricorso, sia per sospendere e annullare l’ordinanza in questione, ma anche per sospendere e annullare il provvedimento di rigetto dell’11 Maggio 2020 del Dipartimento servizi territoriali ed urbanistici del Comune di Messina dell’istanza che l’operatore ha presentato il 26 Febbraio 2020 per lo screening del progetto di modifica della esistente stazione radio base, denominata “Tremonti” in località “Complesso la Gazzella”, che prevede l’implementazione proprio del 5G.

La disposizione del Tribunale amministrativo sancisce, per un verso, «l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato».

In relazione ai profili di rischio derivanti dall’effettiva attivazione dell’impianto di telecomunicazione, i giudici amministrativi hanno evidenziato che la valutazione degli stessi è di competenza dell’ARPA «organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, impegno, quest’ultimo, che sembra emergere nel parere riportato nell’ordinanza impugnata».

Il provvedimento, emesso dalla Prima sezione del Tar, ha anche fissato la trattazione di merito all’udienza del 3 dicembre prossimo

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