Il “sistema” formazione, ecco le motivazioni della sentenza che ha chiuso il processo “Corsi d’Oro 2”

Depositate le motivazioni della sentenza del processo “Corsi d’oro 2” sulla formazione professionale in Sicilia e a Messina. Oltre 500 pagine in cui i giudici della prima sezione penale del tribunale ricostruiscono l’intera vicenda e l’andamento del processo che ha portato alla condanna dell’on. Francantonio Genovese a cui sono stati inflitti 11 anni: principale imputato del processo “Corsi d’Oro 2” che ha coinvolto anche il cognato Franco Rinaldi condannato a 2 anni e mezzo, e le moglie dei parlamentari, le sorelle Chiara ed Elena Schirò.

Quattro i passaggi chiave dai quali emerge come la “formazione era un meccanismo delinquenziale”, che la famiglia Genovese ha saputo sfruttare per mancanza di controlli palermitani, elusi anche attraverso una rete di società, enti ed onlus.

I giudici Silvana Grasso, Massimo Micali e Maria Pina Scolaro, scrivono della sistematica depredazione di risorse pubbliche: “il presente procedimento registra la storia di una sistematica quanto capillare depredazione di risorse pubbliche, attraverso un meccanismo criminale nel quale l’Ente di formazione (ed in particolare l’ARAM e la LUMeN espressamente richiamati nel capo  dell’imputazione), depauperato della nobile funzione che in teoria ne avrebbe dovuto guidare l’azione (ossia consentire, in una realtà economicamente depressa quale quella siciliana, ai giovani disoccupati di acquisire professionalità da spendere nel mondo del lavoro) è divenuto il canale per garantire l’arricchimento di pochi”.

Oltre a sottolineare la frustrazione delle aspettative di docenti e discenti, i giudici riportano le prove a sostegno delle accuse: “L’odierna decisione si fonda su plurime fonti di prova che hanno consentito nel corso del dibattimento di acquisire consistenti elementi probatori a sostegno delle accuse mosse agli imputati, in moda da pervenire, al di là di ogni ragionevole dubbio, all’affermazione della responsabilità di gran parte di essi, nei termini e nei limiti di cui si dirà. Va anzitutto premesso che un ruolo fondamentale, sotto il profilo conoscitivo delle condotte oggi ascritte ai prevenuti, va attribuito all’imponente mole documentale acquisita al compendio, all’apporto conoscitivo fornito dai consulenti delle parti e ai numerosissimi testimoni escussi nel corso del dibattimento. Va anche precisato che un contributo significativo è stato offerto anche dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte nel corso del procedimento, opera che talora è stata seguita da un’attività di appostamento, controllo e verifica dei dati, posta in essere dalla polizia giudiziaria operante.”

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