Un’ordinanza che contraddice sé stessa, i punti non chiari del provvedimento del Sindaco De Luca

di Michele Bruno – Leggendo l’ordinanza del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ed ascoltando le parole da lui pronunciate ieri in diretta, sembra ci siano delle incongruenze tra quanto da lui detto e l’ordinanza stessa. Di più, ha scatenato la polemica il punto 11 dell’ordinanza. Con cui il Sindaco stabilisce che:

A decorrere da venerdì 15 gennaio 2021 sono sospese le attività di vendita di beni di prima necessità, come individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali ed outlet anche se fornite di accessi indipendenti) ed aventi ad oggetto:

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di biancheria personale

• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

E può creare scompiglio anche il punto 12:

E’ disposta la sospensione dell’attività dei mercati alimentari e non alimentari.

Sembra che dal 15 Gennaio sia prevista insomma la chiusura di alimentari e rivendite di surgelati, edicole, tabacchini, rifornimenti di carburante, il commercio di articoli medicali e ortopedici (quindi anche parafarmacie), gli ottici, le farmacie.

Se non fosse che poi, la stessa ordinanza, rettifica, al punto 14:

Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro con orario di apertura ordinario dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Le farmacie rispettano i turni e gli orari di apertura secondo la loro programmazione.

Insomma, un’ordinanza fatta un po’ alla rinfusa, anche se il Sindaco ieri, forse aspettandosi le critiche, aveva affermato che “abbiamo fatto l’ordinanza tra un tavolo tecnico e l’altro, sicuramente potranno esserci errori”.

Va poi evidenziato che c’è il rischio possa essere impugnabile. Nemmeno il Presidente della Regione aveva ritenuto di andare oltre quanto previsto dai dpcm. Pare che l’ordinanza, su questi punti, esuli dalle competenze del Sindaco. Vedremo se il Governo riterrà di intervenire.

E’ certamente auspicabile che il Sindaco faccia chiarezza.

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