Cosa succede dopo l’ordinanza del Garante della Privacy al Sindaco di Messina?

di Michele Bruno – Il Garante della Privacy Pasquale Stanzione ha notificato recentemente al Sindaco di Messina Cateno De Luca la propria ordinanza con cui multa quest’ultimo per la diffusione, nella propria pagina Facebook “Cateno De Luca Sindaco di Messina”, di immagini e video contenenti informazioni e dati personali sottoposti alla normativa sulla Privacy, e che come tali, secondo il Garante, non dovevano essere pubblicati.

Così motiva l’ordinanza:

“per denunciare situazioni di degrado presenti nel suo Comune, un sindaco non può pubblicare sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network”.  

Il riferimento è a diversi video e immagini che molto spesso il Sindaco ha pubblicato mostrando il volto di persone che hanno trasgredito ordinanze sindacali, o altre informazioni riservate, ma anche video come quello in cui, il Sindaco, intervenuto per far ottenere a una famiglia con a carico un figlio disabile un posto auto riservato, ha mostrato il volto del ragazzo e reso individuabile l’indirizzo dell’abitazione.

Secondo il Garante questa modalità ha “travalicato i limiti posti dal principio di essenzialità dell’informazione, stabilito dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dalla Regole deontologiche dei giornalisti, violando il diritto di non discriminazione e ledendo la dignità delle persone riprese”.

Nel sanzionare il Sindaco al pagamento di una multa di 50mila euro Stanzione ha equiparato la pagina Facebook a un mezzo giornalistico. Non può essere considerata una pagina istituzionale perché presenta non solo informazioni relative all’azione amministrativa del Sindaco, ma anche video, foto e dirette con contenuti politici, personali (come i video da casa durante la colazione) e i così detti blitz. Deve essere quindi considerata, secondo il metro di giudizio usato dal Garante, una pagina personale.

“l’avvenuta pubblicazione all’interno del predetto profilo social (il cui account risulta intestato alla persona di Cateno De Luca) di contenuti di propaganda politica, nonché di resoconti di vita quotidiana e familiare di quest’ultimo comporta che il trattamento effettuato non possa inequivocabilmente ricondursi alla titolarità dell’ente rappresentato, ma appaia per lo più quale espressione di un’iniziativa del singolo”. Spiega il Garante.

Generalmente i profili social, anche privati, sono assimilati alla normativa relativa alla pubblicazione di contenuti giornalistici e di informazione, infatti se si viene accusati di diffamazione tramite social, si viene indagati solitamente per diffamazione a mezzo stampa.

Il Sindaco contesta questo aspetto: “Il Garante – afferma De Luca – ha ritenuto di sanzionare la pubblicazione di alcuni video equiparando la pubblicazione sulla pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina” ad una pubblicazione giornalistica, facendo espresso riferimento all’art. 137 del Codice della Privacy, che sanziona il trattamento ‘finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria ed alle Regole Deontologiche nell’esercizio dell’attività giornalistica’. In sostanza secondo il Garante la pubblicazione sulla pagina facebook del Sindaco De Luca è equivalente ad una informazione di tipo giornalistico e, a questo punto, ci chiediamo pure se il garante intenda denunciarmi per esercizio abusivo della professione di giornalista, considerato che non ho mai dichiarato di svolgere report giornalistici né di possedere i relativi titoli professionali”.

Tra le altre cose il Sindaco ha contestato la “rapidità” con cui sarebbe stata pubblicata la pronuncia, prima ancora della notifica al Primo cittadino. L’ha ritenuta a sua volta una violazione della privacy nei suoi confronti.

Il Sindaco ha annunciato di voler fare ricorso presso la Magistratura, infatti ritiene “poco imparziale” l’atteggiamento usato dal Garante:

“Il garante della privacy ci sanziona – così si esprime De Luca – ed il sistema vorrebbe metterci il bavaglio istituzionale. E’ un attacco politico. Ho già avuto 17 processi e 2 arresti ma sono incensurato e sono stato sempre assolto. Se dovessi applicare alla lettera quello che dice il garante, io non potrei pubblicare più nulla”. 

In riferimento a quest’ultimo punto, c’è da specificare che il Garante, con il provvedimento, ha di fatto vietato al Sindaco di produrre contenuti analoghi e imposto di eliminare i precedenti contenuti in cui i dati personali non sono adeguatamente protetti. Tuttavia non significa che il Sindaco non potrà pubblicare più nulla, di certo difficilmente potrà condividere i suoi ‘blitz’, perché facilmente espongono all’identificazione i soggetti di tali video.

In generale però dovrà semplicemente porre le dovute accortezze per proteggere i volti e le informazioni sensibili presenti nei suoi contenuti, a meno che questo non sia strettamente necessario ai fini di fornire informazioni utili alla cittadinanza, cioè solo, secondo la legge, “ai fini di un interesse pubblico o sociale rilevante”. E fatta salva la possibilità di conservare e utilizzare questi dati in Tribunale.

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