
La Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha punito l’ACR Messina con 6 punti di penalità per il mancato saldo da parte delle precendenti gestioni delle vertenze arretrate di 5 ex tesserati : Paolo Messina, Michele Alessandro, Rosario Cervillera, Davide Petagine e Christian Mangiarotti. Ovviamente la società ha annunciato il ricorso alla Corte di Giustizia Federale. l’ACR Messina in classifica adesso è terzultimo con 9 punti.
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa della FIGC:
 	La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente;
 	dall’ Avv. Augusto De Luca, dall’Avv. Marcello Frattali Clementi, dall’Avv. Andrea Morsillo,
 	dall’Avv. Federico Vecchio, Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali,
 	Rappresentante A.I.A., e del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del
 	Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 14 novembre 2011 e ha assunto le seguenti
 	decisioni:
 	(129) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
 	SANTARELLI (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
 	ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1998/93pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).
 	 (130) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
 	SANTARELLI (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
 	ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1996/92pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).
 	(131) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
 	SANTARELLI (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
 	ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1995/91pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).
 	(132) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
 	SANTARELLI (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
 	ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1975/90pf11-12/GR/mg del 5.10.2011).
 	(146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO
 	MARTORANO (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
 	ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 2154/1476pf10-11/AM/ma del 13.10.2011).
 	La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento; letti gli atti; ascoltati,
 	nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso
 	chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 18 (diciotto) per il Sig.
 	Pietro Santarelli, inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Martorano e, ammenda di € 15.000,00
 	(€ quindicimila/00) oltre alla penalizzazione di punti 6 (sei) per l’ACR Messina Srl (d’ora in
 	avanti, anche detta la “Società” ovvero la “Società”); l’Avv. Vitale, per la Società, che ha
 	concluso per il rigetto dei deferimenti proposti e pertanto per il proscioglimento della
 	propria assistita, osserva quanto segue.
 	Riunione dei deferimenti
 	In via preliminare, su richiesta dell’Avv. Vitale e previo accordo del rappresentante della
 	Procura federale, la Commissione procede alla riunione dei deferimenti nn. 130, 131, 132
 	e 146 del 2011 al presente deferimento n. 129 del 2011 per parziale connessione
 	soggettiva ed oggettiva.
 	I Deferimenti
 	Il Vice Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, con quattro
 	separati atti: il Sig. Pietro Santarelli (all’epoca dei fatti, Presidente della Società) e la
 	Società Messina, per rispondere, rispettivamente:
 	– il Sig. Santarelli:
 	• della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art.
 	94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della
 	Commissione Accordi Economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all’esito del
 	contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Paolo Messina;
 	• della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS, in relazione all’art.
 	94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della
 	Commissione Accordi economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all’esito del
 	contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Alessandro
 	Michele;
 	• della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art.
 	94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della
 	Commissione Accordi economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all’esito del
 	contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Rosario Cervillera;
 	• della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art.
 	94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione
 	della Commissione Accordi Economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all’esito del
 	contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Davide Petagine;
 	– la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS
 	vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.
 	Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Bruno
 	Martorano (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società) e la
 	Società Messina, per rispondere, rispettivamente:
 	– il Sig. Martorano, della violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS concernente i doveri e
 	gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali in relazione all’art. 94
 	ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, CGS per non aver provveduto al
 	pagamento delle somme dovute in base alla decisione assunta dalla Commissione
 	Accordi economici presso la LND in seguito alla controversia insorta tra la Società e il
 	proprio calciatore Christian Mangiarotti;
 	– la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS
 	vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.
 	Tutti i deferimenti sono stati promossi sul presupposto che, intervenuta delibera della
 	Commissione Accordi economici che ha condannato la Società al pagamento di
 	emolumenti nei confronti di cinque propri calciatori, questa non vi ha provveduto nel
 	termine normativamente previsti (trenta giorni) dalla notificazione delle rispettive decisioni.
 	La difesa dell’ACR Messina Srl
 	La Società ha prodotto memorie con cui ha richiesto il proscioglimento. A fondamento
 	della propria domanda, ha prodotto documentazione comprovante, a suo dire, prova
 	dell’intervenuto adempimento e cioè del pagamento delle somme dovute ai propri
 	tesserati.
 	Nel dettaglio, detta prova consisterebbe:
 	 per il calciatore Messina, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta
 	dallo stesso in data 17 maggio 2011;
 	 per il calciatore Alessandro, in una quietanza di nulla avere a che pretendere
 	sottoscritta dallo stesso in data 17 maggio 2011;
 	 per il calciatore Cervillera, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta
 	dallo stesso in data 17 maggio 2011;
 	 per il calciatore Petagine, in una ricevuta di pagamento sottoscritta dallo stesso in data
 	3 giugno 2011;
 	 per il calciatore Mangiarotti, in tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte
 	dallo stesso in data 7 novembre 2011, con cui dichiara di aver ricevuto quanto
 	dovutogli attraverso tre pagamenti effettuati in data 14 gennaio 2011, 21 gennaio 2011,
 	4 febbraio 2011.
 	Motivazione
 	l deferimenti sono fondati e vanno accolti.
 	Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta
 	incontrovertibilmente provato ogni addebito.
 	Le prove portate a sostegno dalla Società deferita non convincono del contrario. E difatti,
 	voler far credere che una Società di capitali, tenuta al rispetto di principi contabili, proceda
 	al pagamento di somme, per svariate decine di migliaia di euro, dovute ai propri tesserati,
 	 in forza di provvedimenti della Commissione Accordi economici, senza lasciarne alcuna
 	traccia contabile e, addirittura, come nel caso del calciatore Mangiarotti, avendo necessità
 	di farsi rilasciare una dichiarazione a distanza di dieci mesi dall’asserito avvenuto
 	pagamento, per poterne fornire prova, lascia credere che questa documentazione, più che
 	finalizzata a fornire prova dell’effettivo pagamento degli importi in questione, sia stata
 	prodotta con la finalità di scagionare la Società dagli addebiti mossi nel presente
 	procedimento. Per questa ragione, si ritiene necessario disporre la trasmissione degli atti
 	alla Procura federale per le valutazioni di competenza.
 	In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste
 	dalla Procura federale.
 	P.Q.M.
 	accoglie i deferimenti proposti e, per l’effetto, irroga al Sig. Pietro Santarelli la sanzione
 	dell’inibizione di mesi 18 (diciotto), al Sig. Bruno Martorano la sanzione dell’inibizione di
 	mesi 6 (sei) e alla ACR Messina Srl la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€
 	quindicimila/00), oltre alla penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella
 	stagione in corso.
 	Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per le valutazioni di competenza.








