SERIE D: RESPINTI UFFICIALMENTE RECLAMI DELL’ACR MESSINA

Questi i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo di Serie D in relazione alle gare del girone I:

gara del 11/12/2011 ADRANO CALCIO 2010 – A.C.R. MESSINA S.R.L.
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.R. Messina osserva la società reclamante chiede che alla A.S.D. Adrano calcio 2010 sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all’oggetto per aver fatto partecipare alla stessa il calciatore Tindaro Calabrese che non aveva titolo per prendervi parte. Si assume a sostegno del reclamo che il predetto calciatore si trovava in posizione irregolare in quanto la lista di trasferimento al medesimo relativa era stata sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza della società cedente A.C.D. Città di Vittoria. Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., investita della questione dal Giudice Sportivo ai sensi dell’’art. 43, comma 4^, lett.B, del C.G.S., ha dichiarato valido il tesseramento del Calciatore Calabrese Tindaro (matr. F.I.G.C. 3555021) in favore della società A.S.D. AdranoCalcio 2010, come risulta dal punto 1 del C.U. n.15/D del 10 febbraio 2012;
P.Q.M.
– rigetta il reclamo e convalida il risultato conseguito sul campo: Adrano Calcio – Messina 0-0
– dichiara di addebitarsi la tassa di reclamo.

gara del 8/ 1/2012 NISSA S.S.D. A R.L. – A.C.R. MESSINA S.R.L.
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.R. Messina osserva la società reclamante chiede che alla F.C. NISSA S.S.D. a r.l. sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all’oggetto per aver fatto partecipare alla stessa il calciatore D’Angelo Angelo che non aveva titolo per prendervi parte. Si assume a sostegno del reclamo che il predetto calciatore si trovava in posizione irregolare in quanto la lista di trasferimento al medesimo relativa era stata sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza della società cedente A.C.D. Città di Vittoria. Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., investita della questione dal Giudice Sportivo ai sensi dell’’art. 43, comma 4^, lett.B, del C.G.S., ha dichiarato valido il tesseramento del Calciatore D’Angelo Angelo (matr. F.I.G.C. 4064525) in favore della società NETINA CALCIO (tesseramento definitivo) e, per l’effetto confermato la validità del successivo tesseramento (trasferimento temporaneo) in favore della F.C. NISSA S.S.D. a r.l. come risulta dal punto 2 del C.U. n.15/D del 10 febbraio 2012;
P.Q.M.
– rigetta il reclamo e convalida il risultato conseguito sul campo: Nissa – Messina 0-0
– dichiara di addebitarsi la tassa di reclamo.

gara del 7/ 1/2012 CALCIO ACRI – SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
Con il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, la società Calcio Acri chiede che allo Sport Club Marsala 1912 sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all’oggetto per avervi fatto partecipare il calciatore Pergolizzi Marco, che non aveva titolo per prendervi parte. In particolare la società reclamante rileva che il predetto calciatore, convocato nella rappresentativa di serie D per “il raduno ufficiale e test match” previsti nei giorni 3 e 5 gennaio 2012 presso il centro tecnico di Coverciano in cui si sarebbe svolta anche la gara con il Siena primavera, non aveva risposto alla convocazione in quanto affetto da “influenza intestinale”. Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l’automatica inibizione del calciatore a prendere parte alla gara di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 76, 3 comma N.O.I.F.. Con le proprie controdeduzioni lo Sport Club Marsala 1912 deduce che il riferimento all’art. 76 N.O.I.F. è improprio posto che la norma si riferisce soltanto alle convocazioni disposte in occasione di “manifestazioni ufficiali”, mentre, la convocazione di cui trattasi aveva ad oggetto stage di allenamento che, ai sensi dell’art. 48 N.O.I.F., non può essere considerata “attività ufficiale”. Tanto premesso in punto di fatto il Giudice Sportivo osserva Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto. Dalla certificazione prodotta, su richiesta dello scrivente, dalla Lega Nazionale Dilettanti, si evince:

– che la convocazione aveva ad oggetto “la disputa di una gara amichevole tra la rappresentativa serie D e la formazione Primavera dell’A.C. Siena, regolarmente disputata in data 5 gennaio 2012 presso il centro tecnico di Coverciano”;
– che il calciatore Pergolizzi Marco, regolarmente convocato, non vi aveva partecipato in quanto “affetto da sindrome influenzale”.

Nella missiva poi relativa alla convocazione datata 20.12.2011, si legge testualmente “la mancata partecipazione di un calciatore all’attività della Rappresentativa di lega, comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 76 N.O.I.F. Non vi è dubbio pertanto che, secondo la Lega, la convocazione aveva ad oggetto attività ufficiale. Quanto alla tesi difensiva, va rilevato che l’art. 48 N.O.I.F., al comma 1 definisce espressamente “attività ufficiale” ogni manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo statuto alle Leghe. Il comma 2 considera non ufficiali le attività relative a gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività. Le considerazioni innanzi esposte, valutate congiuntamente alla circostanza che l’ordinamento sportivo demanda l’organizzazione delle Rappresentative alle Leghe competenti e che la partecipazione dei calciatori all’attività delle Rappresentative è disciplinata dalle N.O.I.F., rendono evidente che il calciatore Pergolizzi ha partecipato alla gara di cui all’oggetto nonostante fosse inibito a prendervi parte per non avere risposto, denunciando un impedimento per infermità, ad una convocazione per una attività ufficiale organizzata dalla Lega
P.Q.M.
Letti gli articoli 76 e 48 N.O.I.F. e l’art. 29 dello Statuto della L.N.D.
– accoglie il reclamo e per l’effetto infligge allo Sport Club Marsala1912 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
– dichiara di non addebitarsi la tassa di reclamo.

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 1.000,00 SAMBIASE 1962
Per avere persone non identificate ne autorizzate, presenti nella zona antistante gli spogliatoi al termine di entrambe i tempi di gioco, rivolto insulti e provocazioni all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria.

 

 

A CARICO CALCIATORI

Squalifica per una giornata 

D’ALTERIO SALVATORE (A.C.R. MESSINA S.R.L.)

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