UNIME, DAL CGA ARRIVA IL SECONDO NO ALL’AUTOPROROGA DI TOMASELLO

 

Dopo il Tar di Catania, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana boccia, e definisce quindi illeggittima l’autoproroga del mandato del Rettore Francesco Tomasello, accogliendo quindi il ricorso di docenti e dipendenti. Nella sentenza il Cga afferma che  “nessun organo collegiale può, al di fuori di una previsione normativa che lo preveda e consenta, prorogare se stesso con provvedimento amministrativo”.
 
L’art. 57 del vecchio statuto, oggetto della discussione, con delibera di Senato accademico e Cda di due anni fa, permette il prolungamento di un anno del mandato del Rettore e di quello di tutti gli altri organi di governo. Quest’articolo era stato giù definito illeggittimo dal Tar di Catania qualche mese fa, dopo il ricorso già citato.
 
Il CGA segna un nuovo K.O. per Tomasello, respingendo il ricorso di Università e Ministero, secondo i quali la sentenza del Tar potrebbe recare danni gravi ed irreparabili. Il Ministero nei prossimi giorni renderà note le proprie osservazioni sul nuovo Statuto, e docenti e dipendenti universitari sono pronti a continuare la loro battaglia alla seconda autoproroga del Rettore. 
 
Questa sentenza, arrivata il 24 febbraio, potrebbe affrettare l’inizo  della lotta per la successione al trono di Tomasello, ma non tarda ad arrivare la risposta dell’Ateneo Peloritano, che comunica quanto segue:
 
1)    l’appello, cui è connessa la domanda di sospensione rigettata dal CGA, è stato proposto, in piena autonomia e senza alcuna valutazione di parte, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nell’esercizio delle funzioni che la legge attribuisce a tale Organo e nell’interesse del MIUR e dell’Università degli Studi di Messina. Tale scelta è indicativa del particolare rilievo che l’Avvocatura, spesso incline a prestare acquiescenza alle pronunce del giudice di prime cure, ha ritenuto di attribuire alla vicenda.
 
2)    anche a seguito dell’ordinanza di rigetto adottata dal CGA, gli effetti della pronuncia del TAR continuano ad essere ampiamente superati dalla normativa sopravvenuta. Infatti, gli artt. 57 e 57 bis, del vigente Statuto dell’Università di Messina, che contengono misure a suo tempo adottate dal Senato Accademico e dal CdA di Ateneo, nel pieno rispetto del principio di autonomia ed avuto unicamente riguardo al perseguimento del superiore interesse pubblico, risultano inconfutabilmente superati dall’entrata in vigore della legge Gelmini e dai successivi adempimenti attuativi di essa che hanno inteso salvaguardare il medesimo interesse pubblico;
 
3)    alla data del 29.07.2011 non era maturata alcuna scadenza degli organi collegiali di Ateneo, nè tale situazione è venuta successivamente a verificarsi: ciò per effetto della chiesta ed ottenuta proroga per l’elaborazione del nuovo Statuto d’Ateneo e per la sua avvenuta adozione nel termine assegnato dal Ministero.
 
4)    il CGA, pur rigettando la domanda di sospensione, non ha potuto fare a meno di rilevare la eccezionalità della vicenda controversa, sia sotto il profilo normativo che fattuale.
 
Tanto si ritiene utile precisare per doverosa, corretta informazione e per ridimensionare la portata di un provvedimento, destinato a non produrre effetti sull’assetto di governo attuale e sull’operosità della comunità accademica impegnata nei preparativi di attuazione del nuovo Statuto.
(SIMONE INTELISANO)

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