LIPARI: “NO AL DEPURATORE”, IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL RICORSO DEI CITTADINI

 

Una vittoria per i cittadini di Lipari, la maggiore delle Isole Eolie, che hanno presentato ricorso tramite il Codacons contro la realizzazione dell’impianto di depurazione di Canneto Dentro manifestando il proprio dissenso non solo in ordine alla localizzazione dell’impianto ma anche in relazione alla modalità di realizzazione.

Il TAR Lazio con la sentenza n. 5608/2012 depositata il 18 giugno,  ha accolto i due ricorsi proposti da 369 cittadini di Lipari rappresentati in giudizio dall’avv. Paolo Intilisano contro il Commissario Delegato. Il TAR ha anche condannato alle spese la Presidenza del Consiglio e la struttura commissariale che a mezzo dell’Avvocatura dello Stato aveva resistito in giudizio e sostenuto la legittimità degli atti e dei provvedimenti del Commissario.

“Il TAR Lazio, – spiega l’avv. Antonio Cardile (Presidente provinciale del Codacons) con la sentenza di data odierna ha accolto i due ricorsi annullando tutti gli atti della procedura relativa al depuratore di Lipari la cui localizzazione era stata voluta ed imposta dal Commissario Delegato avv. Pelaggi. In particolare il TAR ha accertato che l’avv. Pelaggi non ha i poteri per realizzare il depuratore. Il TAR, inoltre, ha accolto anche il secondo ricorso in ordine alla proroga dell’emergenza sino al 31 dicembre 2011 ritenendo la stessa illegittima per indeterminatezza”

“Il TAR con la sentenza impugnata – precisa l’avv. Paolo Intilisano che ha firmato e redatto i ricorsi presentati – ha confermato quello che da sempre abbiamo sostenuto in tutte le sedi e le riunioni istituzionali ovvero che l’avv. Pelaggi non aveva i poteri per realizzare il depuratore a Lipari. Si tratta di una vittoria importante per i cittadini di Lipari cui veniva imposto dall’alto e senza alcuna consultazione un’opera in una località (Canneto Dentro) che gli stessi non ritenevano idonea. La procedura seguita dal Commissario era, tra l’altro, illegittima sotto numerosi altri aspetti che non sono stati analizzati dal TAR stante l’accoglimento del solo primo motivo di ricorso in ordine alla competenza. L’accoglimento del primo motivo – conclude l’avv. Paolo Intilisano – ha ritenuto superfluo l’esame degli altri 34 motivi di ricorso con cui si contestavano ulteriori vizi dei provvedimenti adottati dal Commissario.

Il Codacons Messina esprime soddisfazione per la sentenza del TAR Lazio che costituisce un ulteriore riconoscimento all’attenzione ed all’interesse dell’associazione nella tutela del patrimonio ambientale e naturalistico della Provincia di Messina.

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