RICORSI INAMMISIBILI: “GENERICITA’ DELLE CENSURE”, ECCO LE MOTIVAZIONI DEL TAR

Nessuna prova evidente e accuse sostanzialmente generiche. Insomma “molto rumore per nulla” da parte di chi ha presentato ricorso al Tar contro l’elezione del Sindaco Accorinti, che oggi incassa con vigore la definitiva legittimazione ad amministrare la città.

“I ricorrenti mirano ad un nuovo scrutinio sezionale, ma non riescono a dimostrare che dagli affermati vizi di verbalizzazione delle sezioni, con la conseguente assegnazione di voti da parte dell’Ufficio centrale ai candidati alla carica di sindaco, sia effettivamente derivata una alterazione del risultato elettorale”: questo uno dei passaggi fondamentali della motivazione con cui il Tar di Catania ha rigettato il ricorso presentato da Eleonora Falduto, Giovanni Smedile, Rita Todaro che si può leggere integralmente qui.

Invece sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2013, proposto da Alessia Currò, Giovanna Venuti, Giovanni Crocivera per l’annullamento dell’atto di proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Messina del 25.06.2013, il Collegio ha  ritenuto di  di dover dichiarare inammissibili, per difetto di interesse, sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti, nella parte in cui i ricorrenti agiscono nella veste di candidati (non eletti) al consiglio comunale, osservando che ” nella veste di candidati i ricorrenti non hanno interesse processualmente rilevante ad agire, considerato che con il ricorso vengono fatte valere solo censure che, ove accolte, non porterebbero alla loro elezione a consiglieri, ma solo all’annullamento della proclamazione del Sindaco Accorinti, ed alla proclamazione, al primo turno, dell’altro candidato a Sindaco, Avv. Calabrò”.

Dalle motivazioni della sentenza si evince il “pasticcio” di documenti prodotti dai ricorrenti, in particolare da Giovanna Venuti, e la genericità delle accuse.

Nel dettaglio il Collegio scrive: ” sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, per genericità delle censure fatte valere; per cui può prescindersi dall’esame del ricorso incidentale.

I ricorrenti affermano, in relazione alle lacune riscontrate nei verbali di sezione relativi al primo turno, che i voti assegnati ai candidati alla carica di Sindaco non possono essere considerati attendibili, e chiedono pertanto, indicando una serie di sezioni, il riconteggio dei voti, previa acquisizione quanto meno delle tabelle di scrutinio non acquisite dalla commissione elettorale.

Con i motivi aggiunti tale richiesta è stata poi integrata, chiedendo anche, “per tutte le sezioni scrutinate al primo turno”, ivi indicate (circa 34), la consultazione delle tabelle di scrutinio, “con l’apertura dei plichi e, quindi, procedendo anche all’apertura di tutte le schede, relative alle preferenze per il candidato a Sindaco, sia quelle valide che quelle non valide, comprese quelle nulle (…)”, con relativo “conteggio dei voti”.

Tuttavia, per nessuna delle sezioni individuate in ricorso i ricorrenti precisano quali dovrebbero essere i risultati corretti, né offrono un principio di prova a supporto di una diversa ricostruzione.

In questo senso va ritenuta insufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio de quo, il deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti, in contrasto con le risultanze dei verbali, l’avvenuta commissione delle irregolarità dedotte in ricorso”. QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE

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