ISOLA PEDONALE, COMUNE REPLICA A COMMERCIANTI: “MINORI INCASSI COLPA DELLA CRISI”

Giuseppe Munaò, primo da sinistra

La riduzione dei volumi d’affari dei commercianti non è colpa dell’isola pedonale. Lo afferma la Giunta di palazzo Zanca, rispondendo alla diffida inoltratale lo scorso 15 maggio da 50 esercenti, rappresentati dagli avvocati Carlo Autru Ryolo e Maurizio Cacace. Curiosamente, l’amministrazione ha replicato con una lettera inviata ai legali e alle testate giornalistiche cartacee cittadine, ignorando completamente quelle online.

“Il decremento del volume d’affari lamentato dai commercianti indicati nell’atto stragiudiziale, se verificatosi – si legge nella missiva – non può essere imputato alla istituzione dell’area pedonale in questione, come può rilevarsi dal raffronto tra il dato reddituale del trimestre gennaio-marzo 2013 ed il dato reddituale del trimestre gennaio-marzo 2014, parametrato al dato riguardante il complessivo calo dei consumi nella regione siciliana negli stessi periodi di evidente crisi congiunturale”.

Nell’atto stragiudiziale, si richiedeva la revoca immediata della delibera che istituisce l’area pedonale Cairoli, affermando la mancanza di competenza da parte dell’esecutivo: “La competenza in relazione alle delimitazioni delle aree pedonali, peraltro per un periodo sperimentale, è attribuita alla Giunta comunale – la controdeduzione dell’amministrazione comunale – dall’art. 7 del Codice della Strada; quand’anche la competenza spettasse all’Organo burocratico, pur essendo cessato il regime di commissariamento, l’eventuale irregolarità del provvedimento potrebbe essere sanata mediante ratifica (Tars – Sez. Catania sentenza del 24/10/2013); i provvedimenti limitativi della circolazione nei centri abitati sono espressione di scelte discrezionali, devolute alla esclusiva competenza dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti (Consiglio di Stato 12/2/2009 n. 825 – Tar Campania 18/3/2013 n. 1509); la mancata adozione di nuovo Piano Urbano del Traffico non impedisce la decisione dell’istituzione della Ztl o dell’area pedonale (Corte Giust. Amm.va Regione Sicilia sent. 144 del 5/2/2010 – Tar Calabria sent. 211 dell’11/2/2011 – Tar Campania sent. 5744 del 13/12/2013)”.

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